Cassazione Penale, Ordinanza n. 26262/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, a seguito di concorde richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., gli aveva applicato la pena di mesi otto di reclusione per il reato di evasione. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che il giudice di merito avesse applicato una pena eccessiva e chiedendo l'annullamento della decisione per il trattamento sanzionatorio ritenuto sproporzionato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e che, in tale contesto, è inammissibile la censura sulla violazione di legge riferita al trattamento sanzionatorio quando la pena concordata dalle parti non sia illegale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una ipotesi di inammissibilità incolpevole.
Norme richiamate
Indica il reato per il quale è stata applicata la pena, ossia l'evasione.
La sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su concorde richiesta delle parti; in tale sede il controllo di legittimità sulla pena è limitato alla sua eventuale illegalità.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La deduzione di violazione di legge sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta inammissibile perché la pena concordata non era illegale.
Fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere la sanzione pecuniaria solo nei casi di inammissibilità incolpevole, ipotesi non ravvisata nel caso di specie.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con applicazione della pena su concorde richiesta delle parti, il ricorso per cassazione non può investire il trattamento sanzionatorio se la pena concordata non risulta illegale.
- La censura ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. è ammissibile solo se si deduce l'illegalità della pena, non già la sua mera asserita eccessività o inopportunità.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo inammissibilità non colpevole.
- Nel patteggiamento, il sindacato della Corte sulla pena è circoscritto al controllo della sua conformità alla legge e non alla rivalutazione della misura concordata dalle parti.
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