Cassazione Penale, Sentenza n. 6767/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del 13/09/2024 che aveva rigettato l'istanza volta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre sentenze di condanna rese nei confronti di Bosso (sent. 7081/20, sent. 8783/21, sent. 14159/22). Il ricorrente sosteneva che le estorsioni commesse tra marzo e dicembre 2018 e quelle di maggio-giugno 2018 erano frutto di un unico disegno criminoso riconducibile al gruppo Cuccaro Aprea (rendendo irrilevante la diversa identità dei correi) e che, dunque, dovesse essere riconosciuta la continuazione; contestava altresì l'erroneità della valutazione circa la sentenza 14159/22.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai delitti di estorsione indicati nelle sentenze n. 7081/20 e 8783/21, rilevando che il giudice dell'esecuzione non si era confrontato con le valutazioni già effettuate in sede di cognizione e non aveva adeguatamente motivato la decisione di escludere il vincolo della continuazione tra quei fatti, che si collocano nello stesso arco temporale e che erano stati già considerati riconducibili a un unico disegno criminoso. Quanto alla sentenza n. 14159/22, la Corte ha confermato il rigetto dell'istanza per quella condanna, ritenendolo giustificato per l'ampio lasso temporale (circa due anni) e per la diversa compagine di soggetti coinvolti e il servizio a clan differenti. La Corte ha quindi rinviato alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, limitatamente ai due delitti di cui alle sentenze 7081/20 e 8783/21.
Norme richiamate
Richiamata dal ricorrente come parametro per la valutazione della continuazione; la Corte non sviluppa un'interpretazione nuova ma il richiamo segnala la rilevanza della nozione di unità del disegno criminoso nel concorso di reati.
Norma che disciplina la domanda in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione; la Corte precisa che il giudice dell'esecuzione, pur godendo di autonomia di valutazione, non può ignorare gli accertamenti compiuti in sede di cognizione e deve motivare in modo specifico se intende discostarsene.
Giurisprudenza richiamata (Sez.1, n. 2867 del 08/11/2023; Sez.1, n. 54106 del 24/03/2017)
Principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione deve considerare le valutazioni già compiute in sede di merito circa il vincolo della continuazione e motivare adeguatamente la decisione di non riconoscerlo.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione ha autonomia valutativa ma non può trascurare le conclusioni già raggiunte dal giudice di cognizione: se si discosta da tali conclusioni deve fornire motivazione specifica e congrua.
- La riconducibilità dei fatti a un unico disegno criminoso (continuità) è fortemente sostenuta dalla prossimità temporale e spaziale e da valutazioni già operate nella fase di merito; tali elementi richiedono uno sforzo motivazionale maggiore per essere superati in sede esecutiva.
- L'identità dei correi non è di per sé decisiva: reati commessi in prossimità temporale e riconducibili allo stesso gruppo criminale o disegno possono configurare continuazione anche con correi diversi, salvo elementi concreti contrari (ampio intervallo temporale, appartenenza a clan differenti).
- Un ampio intervallo temporale (es. anni) e la prova che le condotte siano state poste in essere per clan o gruppi criminali diversi sono fattori che giustificano il rigetto della domanda di continuazione.
- Se in sede di cognizione è già stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra gruppi di reati, il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente ogni ragione per non riconfermarlo; in mancanza, la decisione è annullabile e rinviabile.
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