Cassazione Penale, Ordinanza n. 15417/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La decisione riguarda una condanna per bancarotta fraudolenta confermata in appello dalla Corte di Venezia: un imputato per bancarotta fraudolenta documentale e entrambi gli imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in concorso, con aggravante della pluralità dei fatti, in relazione al fallimento di una ditta individuale. La Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le attenuanti generiche prevalenti, riducendo la pena detentiva a due anni e rimodulando le pene accessorie, concedendo inoltre i benefici di legge al solo primo imputato. Il difensore ha chiesto la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, deducendo forza maggiore/caso fortuito: dopo la scadenza del termine per il deposito della motivazione, aveva chiesto copia della sentenza e del verbale; la cancelleria aveva comunicato che il file non era "in rete" e che la motivazione non risultava depositata; anche le verifiche sul portale telematico mostravano il mancato deposito; solo con la ricezione dell'ordine di esecuzione ha appreso che la sentenza era divenuta definitiva; richiedendo allora copia della decisione, ha scoperto che la motivazione era stata in realtà depositata molto prima. La doglianza, dunque, riguardava l'errore informativo della cancelleria e il conseguente affidamento incolpevole della difesa, tale da impedire la tempestiva impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l'istanza di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., ritenendola tempestiva e fondata. Ha considerato che il fatto impeditivo è cessato, al più tardi, quando la difesa ha ricevuto la documentazione da cui emergeva la definitività della sentenza, e che l'istanza era stata proposta entro dieci giorni da tale momento. Nel merito della richiesta, la Corte ha valorizzato che l'errore della cancelleria sul deposito della sentenza, corroborato dai successivi riscontri telematici, integra forza maggiore idonea a giustificare la restituzione nel termine, quando la parte dimostri di essersi diligentemente attivata. Per effetto dell'accoglimento, la Corte ha restituito entrambi gli imputati nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ha dichiarato la sentenza non esecutiva e ha revocato l'ordine di esecuzione nei confronti di uno degli imputati, disponendo la comunicazione degli atti per gli adempimenti conseguenti.
Norme richiamate
"restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore"; "la richiesta deve essere presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello in cui è cessato il fatto impeditivo"
La restituzione nel termine presuppone la prova di un impedimento oggettivo non superabile con l'ordinaria diligenza e una istanza proposta entro dieci giorni dalla cessazione del fatto impeditivo. L'errore informativo della cancelleria sul deposito della sentenza può integrare forza maggiore.
artt. 164 - 165 bis disp. att. c.p.p.
Richiamati per gli adempimenti successivi alla restituzione nel termine e alla trasmissione degli atti al giudice di merito.
Massime di principio
- Ai fini della restituzione nel termine per impugnare, l'errore della cancelleria circa l'avvenuto deposito della sentenza può costituire forza maggiore, se la parte prova rigorosamente il fatto impeditivo e l'affidamento incolpevole che ne è derivato.
- La parte che invochi la forza maggiore deve dimostrare di essersi attivata con diligenza per ottenere la copia della decisione e di aver compiuto ulteriori verifiche idonee a escludere inerzia o negligenza.
- La richiesta di restituzione nel termine è tempestiva solo se proposta entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento, che coincide con il momento in cui la parte acquisisce conoscenza effettiva della sentenza o dell'evento che rende possibile l'impugnazione.
- Un persistente e concordante errore delle informazioni provenienti dalla cancelleria e dai sistemi telematici può giustificare l'incolpevole mancato rispetto del termine d'impugnazione.
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