Cassazione Penale, Ordinanza n. 11092/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo manifestamente generico e non idoneo a censurare in modo specifico la motivazione della decisione di appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato in abitazione. L'unico motivo dedotto era formulato come violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alle dichiarazioni della persona offesa. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era del tutto generica, limitandosi a una mera elencazione di massime giurisprudenziali senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già esaminato in modo congruo e con corretti argomenti giuridici i medesimi profili di doglianza.
Norme richiamate
La sentenza impugnata riguardava una condanna per furto aggravato in abitazione; dal testo emerge il richiamo al titolo di reato, ma non una specifica interpretazione normativa della Corte di cassazione.
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a doglianze generiche o a richiami astratti di giurisprudenza, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura di violazione di legge o vizio di motivazione deve essere specifica e puntuale: non è sufficiente un'esposizione astratta di principi giurisprudenziali se non accompagnata da un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Un ricorso per cassazione fondato su doglianze meramente ripetitive e generiche è inammissibile quando la decisione impugnata abbia già esaminato quei medesimi profili con motivazione congrua e logicamente coerente.
- La deduzione di vizi relativi alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa richiede l'indicazione concreta degli errori logici o giuridici commessi dal giudice di merito; la mera dissociazione dal ragionamento seguito non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.
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