Cassazione Civile, Ordinanza n. 06751/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un contratto d'opera professionale stipulato il 30 luglio 2007 tra una società e un ingegnere. Il professionista agiva per ottenere il compenso per la stima dei danni subiti da una struttura turistica, danneggiata da furti e atti vandalici, e per l'invio della perizia all'assicurazione della società ai fini dell'indennizzo. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'appello dichiarava inammissibile l'impugnazione della società per difetto di specificità dei motivi. In Cassazione la società proponeva un unico motivo, ma la questione processuale decisiva è divenuta la mancata rinnovazione della notificazione del ricorso al resistente, dopo ordinanza interlocutoria che aveva ritenuto la notifica originaria viziata e aveva disposto rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; la società, nonostante la comunicazione dell'ordinanza, non provvedeva alla rinnovazione né giustificava l'inerzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Dopo aver rilevato in sede interlocutoria un vizio della notifica del ricorso e aver ordinato la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c., ha preso atto che la ricorrente non aveva eseguito la notifica rinnovata nel termine assegnato e non aveva fornito giustificazioni. Per tale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente affermazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
quando la notificazione del ricorso risulti viziata ma non inesistente, la Corte può disporne la rinnovazione entro un termine; la mancata ottemperanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
richiamato per distinguere l'ipotesi di deposito del piego presso l'ufficio postale con avviso al destinatario e perfezionamento della notifica secondo la disciplina della giacenza.
richiamato per distinguere l'ipotesi di mancato recapito con restituzione del plico al mittente e notifica negativa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento di un ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Se la notificazione del ricorso per cassazione presenta un vizio sanabile e la Corte ordina la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., la parte ricorrente deve eseguire tempestivamente l'adempimento entro il termine fissato.
- La mancata rinnovazione della notifica del ricorso, senza adeguata giustificazione, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel valutare una notificazione postale, occorre distinguere tra la disciplina della mancata consegna con deposito e avviso al destinatario e quella della notifica negativa con restituzione del plico al mittente; la qualificazione incide sulla validità del perfezionamento della notifica.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 per l'ulteriore contributo unificato.
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