Cassazione Civile, Ordinanza n. 06661/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario del finanziamento)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ministeriale di revoca di precedenti provvedimenti commissariali che avevano disposto un contributo in conto capitale a favore di una cooperativa agricola. Il soggetto ricorrente ha impugnato il decreto di revoca sostenendo di non esserne il destinatario, perché il provvedimento riguardava una società cooperativa e non la sua persona, e chiedendo quindi l'annullamento/revoca del decreto e la declaratoria di non debenza della restituzione delle somme. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva del ricorrente; la Corte d'appello, invece, ritenendo sostanzialmente coincidenti la posizione del ricorrente e quella della cooperativa indicata nel decreto, ha accolto parzialmente l'appello delle amministrazioni e lo ha condannato alla restituzione delle somme. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 81 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., oltre a nullità per motivazione apparente e omesso esame, sostenendo che la Corte d'appello non avesse motivato adeguatamente sulla sua legittimazione; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando l'utilizzo del principio di non contestazione e la sua applicazione temporale; 3) violazione degli artt. 100 e 345 c.p.c. e omesso esame, lamentando che la Corte d'appello avesse ignorato l'eccezione di novità delle conclusioni delle amministrazioni e il suo rilievo sulla legittimazione; 4) violazione dell'art. 345 c.p.c. per aver ritenuto ammissibile una pretesa non proposta in primo grado; 5) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché in appello era stato chiesto solo un accertamento e non una condanna alla restituzione; 6) violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c. per la condanna alle spese del primo grado non richiesta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quinto motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse pronunciato ultra petita: in appello le amministrazioni avevano chiesto un accertamento del diritto alla restituzione, ma la Corte territoriale aveva disposto una vera e propria condanna alla restituzione delle somme. La sentenza d'appello è stata quindi cassata nei limiti di tale vizio e la causa è stata decisa nel merito eliminando dalla sentenza impugnata la condanna alla restituzione. Sono stati rigettati il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo; il sesto è rimasto assorbito. Le spese del giudizio di appello e di legittimità sono state integralmente compensate. È stata inoltre mantenuta ferma la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione del ricorrente, nonché la sua condanna alle spese del primo grado.
Norme richiamate
La doglianza sulla legittimazione è stata respinta perché la questione riguardava la titolarità sostanziale del rapporto controverso, non la legittimazione in senso stretto.
art. 111 Cost.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla pretesa mancanza o apparenza della motivazione, ma la censura è stata respinta perché la motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta esistente.
Il richiamo al principio di non contestazione e al testo novellato è stato ritenuto non decisivo; il giudizio era iniziato prima del 4 luglio 2009 e comunque la decisione di merito trovava fondamento anche su altri elementi, compresi gli accertamenti penali.
La norma transitoria è stata richiamata per escludere l'applicabilità del testo novellato dell'art. 115 c.p.c. ai giudizi iniziati in primo grado prima del 4 luglio 2009.
La dedotta carenza di interesse/legittimazione è stata ricondotta al merito della causa, non a un vizio autonomo di rito.
È stato affermato che la domanda di accertamento proposta in appello, in quanto speculare alla pretesa avversaria di accertamento negativo, non integra una domanda nuova inammissibile; tuttavia la successiva condanna alla restituzione ha travalicato il petitum.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato ritenuto violato perché la Corte d'appello ha emesso una condanna alla restituzione pur in presenza di una domanda soltanto di accertamento del diritto alla restituzione.
La censura sulle spese di primo grado è rimasta assorbita dall'accoglimento del quinto motivo.
La Corte ha deciso nel merito, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato escluso l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione del parziale accoglimento del ricorso.
Massime di principio
- La titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio attiene al merito della decisione e non alla legittimazione ad agire o contraddire in senso processuale; può essere allegata e provata dalla parte e, se risulta dagli atti, può essere rilevata d'ufficio.
- La motivazione è solo apparente quando manca un effettivo percorso argomentativo; non basta, però, che il ricorrente proponga una lettura alternativa delle risultanze di causa per ottenere una nuova valutazione del merito in cassazione.
- Il principio di non contestazione opera nel giudizio di primo grado e secondo il regime temporale della disciplina applicabile; non può essere utilmente invocato in modo da sovvertire la valutazione di merito fondata anche su ulteriori elementi probatori.
- La domanda proposta in appello non è nuova se si pone in rapporto speculare e difensivo rispetto alla domanda avversaria già introdotta in primo grado, ma il giudice non può comunque pronunciare oltre il petitum sostanziale effettivamente formulato.
- Se in appello è chiesto soltanto un accertamento del diritto alla restituzione, una pronuncia di condanna alla restituzione integra ultrapetizione e viola l'art. 112 c.p.c.
- Quando l'accoglimento del ricorso non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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