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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22546/2023 del 24/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 24/02/2017. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge sostenendo che il passaggio in giudicato della sentenza del 2017 sarebbe avvenuto il 14/04/2017 e non il 30/04/2017 come risultante dal casellario, per cui dal passaggio in giudicato della sentenza beneficiaria al passaggio in giudicato della sentenza che accerta il nuovo delitto sarebbero trascorsi oltre cinque anni; (2) vizio di motivazione sostenendo che la sentenza del 2017 aveva riconosciuto la continuazione con una sentenza dell'11/05/2015 e che, per i termini quinquennali, occorrerebbe far decorrere il termine dalla prima sentenza, con la conseguenza che il nuovo reato del 16/02/2021 sarebbe intervenuto oltre il quinquennio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato che il passaggio in giudicato della sentenza che accerta il nuovo delitto debba coincidere con il requisito per impedire la revoca: ai fini della revoca di diritto dell'art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen. rileva che il condannato abbia commesso un nuovo delitto nel quinquennio; l'accertamento giudiziale con efficacia di giudicato può intervenire successivamente e costituisce la condizione necessaria per procedere alla revoca ma non il presupposto sostanziale. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: il precedente citato (Sez. 4, n. 28714/2021, Ouhabi) riguarda una fattispecie diversa; nel caso di specie il quinquennio decorre dall'irrevocabilità della sentenza del 2017 e la revoca è stata circoscritta alla porzione di pena imputata ai reati precedenti alla continuazione come correttamente disposto dal GIP. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.

    La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se il condannato commette un delitto nei termini stabiliti; rileva la commissione del nuovo reato nel quinquennio, mentre l'accertamento giudiziale con efficacia di giudicato è la condizione per procedere alla revoca ma non il presupposto temporale sostanziale

  • art. 163 cod. pen.

    Riferito in relazione ai termini di computo del quinquennio: i termini di cui all'art. 163 vanno considerati nel corretto ordine di irrevocabilità delle sentenze quando applicabili; nella fattispecie il quinquennio decorre dalla irrevocabilità della sentenza del 2017

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna al versamento di somme alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente per cassazione dichiarata inammissibile

  • Sez. 1, n. 18843 del 22/06/2020, P.m. Tribunale di Imperia c/Hayari

    Giurisprudenza citata a sostegno del principio secondo cui l'accertamento giudiziale successivo non impedisce la revoca quando il reato sia stato commesso nel quinquennio

  • Sez. 4, n. 28714 del 26/05/2021, Ouhabi, Rv. 281739

    Precedente che disciplina il computo dei termini e la limitazione della revoca alla porzione di pena imputata ai reati oggetto della prima sentenza nei casi di continuazione; ritenuto però non direttamente applicabile nella fattispecie per differente struttura temporale dei reati

Massime di principio

  • La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena (art. 168, comma 1, n. 1) si basa sulla commissione di un nuovo reato entro il quinquennio: rileva la data dell'evento-reato e non il momento in cui l'accertamento giudiziale diventa definitivo
  • L'accertamento giudiziale successivo con efficacia di giudicato è necessario per procedere materialmente alla revoca, ma il suo intervenire dopo il quinquennio non esonera dalla revoca se il reato è stato commesso entro il quinquennio
  • Quando la sospensione è stata concessa in presenza di reati riconosciuti in continuazione con altri provvedimenti, occorre distinguere tra il termine quinquennale (che decorre dalla irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio) e la misura della pena revocabile, che può essere limitata alla porzione di pena attribuita ai reati oggetto della specifica sentenza
  • I precedenti di legittimità vanno valutati nella loro fattispecie concreta: principi enunciati in casi diversi possono non essere trasferibili se la sequenza temporale dei provvedimenti e dei reati è difforme
  • In caso di contestazione del calcolo del passaggio in giudicato o della decorrenza dei termini, è necessario documentare con atti ufficiali (certificato del casellario, sentenze irrevocabili) le date effettive per produrre un valido motivo di ricorso

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