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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22666/2021 del 11/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

Il fallimento impugna il decreto con cui il Tribunale aveva accolto l'opposizione allo stato passivo proposta dalla società creditrice, ammettendo al passivo in chirografo un credito di euro 56.955,50 risultante da decreto ingiuntivo non opposto prima dell'apertura del fallimento. La curatela aveva contestato l'ammissione deducendo, da un lato, l'inefficacia/revocabilità di alcuni pagamenti eseguiti in epoca anteriore, dall'altro la mancanza di riscontro contabile del credito. Con il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 113 c.p.c., 93 e 67 l.f., 2909 c.c. e 647 c.p.c., sostenendo che il decreto ingiuntivo non opposto non era opponibile al fallimento perché mancava, prima della dichiarazione di fallimento, il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., e che la curatela poteva comunque eccepire la revocabilità dei pagamenti già eseguiti. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 67, 168 l.f., contestando che il Tribunale avesse fatto decorrere il periodo sospetto dalla data del decreto di ammissione al concordato anziché dalla domanda di concordato, in applicazione della consecuzione delle procedure e dell'art. 69-bis l.f. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 113 c.p.c. e 65 l.f., lamentando che non fosse stata esaminata l'inefficacia di taluni pagamenti eseguiti in anticipo sulla scadenza e che tale eccezione dovesse ritenersi compresa nelle conclusioni della curatela anche senza richiamo espresso alla norma.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo. Ritiene errata la decisione del Tribunale nella parte in cui ha reputato opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo non opposto sulla base della sola attestazione di cancelleria, perché l'opponibilità richiede che, prima della dichiarazione di fallimento, sia intervenuto il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., atto giurisdizionale che non può essere surrogato da verifiche amministrative e che non può essere emesso utilmente dopo l'apertura del fallimento. Da ciò deriva che il credito non era assistito da giudicato formale e sostanziale opponibile alla massa. Per effetto di tale accoglimento resta travolta anche la statuizione che negava alla curatela la possibilità di far valere ragioni estintive o di inefficacia. La Corte dichiara però inammissibili il secondo e il terzo motivo: la revocatoria incidentale è in astratto ammissibile, ma nella specie la curatela non stava contestando l'inefficacia del titolo o della garanzia del credito insinuato, bensì opponeva un diverso controcredito o fatti esterni al credito, privi del requisito della reciprocità necessario per la compensazione o per paralizzare la pretesa in sede di ammissione al passivo. Il decreto viene quindi cassato con rinvio al Tribunale di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia e ultrapetizione, ma le censure connesse vengono poi in parte accolte o dichiarate inammissibili secondo i singoli profili

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 93 l.f.

    richiamato nel primo motivo in relazione all'ammissione al passivo

  • art. 67 l.f.

    richiamato per contestare la revocatoria dei pagamenti eseguiti nel periodo sospetto; la Corte precisa i limiti dell'eccezione revocatoria incidentale

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'opponibilità del giudicato; la Corte ne esclude l'operatività in assenza di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

  • art. 647 c.p.c.

    il decreto ingiuntivo non è opponibile al fallimento se, prima della dichiarazione di fallimento, non è stato dichiarato esecutivo dal giudice; l'attività è giurisdizionale e non è surrogabile dalla cancelleria

  • art. 168 l.f.

    richiamato nel secondo motivo per il regime del concordato e gli effetti protettivi

  • art. 69-bis l.f.

    richiamato come conferma del criterio di calcolo del termine con riferimento alla pubblicazione della domanda di concordato

  • art. 65 l.f.

    richiamato nel terzo motivo per l'inefficacia di pagamenti anteriori alla scadenza

  • art. 95 l.f.

    richiamato nel ragionamento della Corte per distinguere tra contestazione del titolo/garanzia del credito e opposizione fondata su fatti esterni

  • art. 52 l.f.

    richiamato per affermare che, intervenuto il fallimento, ogni credito deve essere accertato nel concorso dei creditori

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto non è opponibile alla massa fallimentare se, prima della dichiarazione di fallimento, non è stato emesso il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.; la mera attestazione della cancelleria non equivale al provvedimento giurisdizionale richiesto.
  • L'accertamento del passivo non può fondarsi su un giudicato formale e sostanziale inesistente: una volta aperto il fallimento, il credito deve essere verificato nel concorso dei creditori secondo la disciplina concorsuale.
  • La revocatoria incidentale può essere utilizzata dal curatore per paralizzare la pretesa del creditore senza introdurre un'autonoma azione riconvenzionale, ma deve riguardare l'inefficacia del titolo o della garanzia del credito insinuato, non fatti o crediti esterni privi di reciprocità.
  • La compensazione in sede concorsuale richiede la reciprocità tra crediti e debiti e la loro riferibilità a rapporti direttamente intercorsi con il fallito; non è ammessa quando il controcredito del curatore nasce in funzione del concorso o è estraneo al credito insinuato.
  • Le eccezioni estintive o di inefficacia sono esaminabili in sede di verifica del passivo solo se inerenti al titolo fatto valere contro la massa; fatti esterni al credito non possono essere utilizzati per neutralizzare l'ammissione salvo che integrino i presupposti della reciproca compensabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoInadempimento
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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