Cassazione Penale, Sentenza n. 31016/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per l'omesso versamento dell'IVA (art. 10‑ter D.lgs. 74/2000) relativo al 2014, per euro 302.951,00. Denunciava: (i) erronea applicazione della norma penale in relazione all'art. 45 c.p. sostenendo che il mancato versamento fosse dovuto a una crisi di liquidità oggettiva causata da pignoramenti dei crediti della società City Sport s.r.l. eseguiti da Equitalia; (ii) vizio di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio (età e incensuratezza); (iii) illegittimità della confisca dei beni, atteso che la società era fallita nel 2017 e il vincolo sarebbe stato successivo alla dichiarazione di fallimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la sola produzione di documenti relativi a pignoramenti e a bilanci non dimostrasse concretamente quale effetto avessero i pignoramenti sui crediti riferiti al periodo d'imposta 2014; la documentazione prodotta si riferiva in buona parte al 2015 e i giudici di merito hanno valutato la prova come generica e non sufficiente a escludere il dolo. Sul secondo motivo la Cassazione ha osservato che la censura attiene al merito (valutazione delle attenuanti) e non è sindacabile in questa sede, rilevando comunque che la Corte territoriale ha motivato congruamente e ha applicato il minimo edittale. Sul terzo motivo ha ritenuto il ricorrente privo di interesse a impugnare la confisca essendo la società già fallita al momento della confisca e spettante pertanto al curatore fallimentare la tutela su tale punto. Il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10‑ter
Norma che punisce l'omesso versamento dell'IVA. La Corte conferma che l'art. 10‑ter si applica anche quando l'omesso versamento deriva da difficoltà di liquidità aziendale, salvo prova concreta che l'impossibilità di versare fosse obiettiva e determinante.
Richiamato dal ricorrente in funzione di esclusione della imputabilità per fatto obiettivo (crisi di liquidità). La Corte ha ritenuto che il richiamo sia infondato senza prova specifica dell'incidenza determinante del fatto esterno sull'omesso versamento.
Norma sul pignoramento dei crediti verso terzi. La sentenza prende atto che esistono provvedimenti di pignoramento ai sensi di tale articolo ma osserva che i provvedimenti prodotti riguardavano il 2015 e non provano l'impossibilità di versare l'IVA dovuta per il 2014.
Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, Rv. 282237)
Giurisprudenza che ammette che il mancato incasso di crediti, se rilevante (es. oltre una certa soglia del fatturato), possa escludere il dolo. La Corte rileva però che tale principio richiede prova specifica dell'incidenza degli insoluti sul mancato versamento, prova che nel caso concreto non è stata fornita.
Massime di principio
- La mera crisi di liquidità o il pignoramento di crediti non escludono automaticamente il reato di omesso versamento IVA: il contribuente deve dimostrare in modo concreto e circostanziato che i crediti pignorati riguardavano il periodo d'imposta pertinente e che l'effettiva escussione ha reso impossibile il pagamento.
- Documentazione riferita a periodi d'imposta diversi da quello oggetto del procedimento e dichiarazioni generiche non sono sufficienti: la prova deve essere specifica (quali crediti, importi effettivamente incassati dal creditore pignorante, tempistica rispetto ai versamenti).
- Le questioni relative alla valutazione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena sono, di regola, valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione se adeguatamente motivate; la Cassazione interviene solo in presenza di vizi logico‑giuridici nella motivazione.
- La contestazione della legittimità della confisca di beni già assoggettati a procedura fallimentare interessa primariamente il curatore fallimentare; il soggetto spossessato antecedentemente alla confisca ha interesse limitato a impugnare tale provvedimento.
- Le censure nuove o insufficientemente dedotte in primo e secondo grado (es. fatti o prove non esibite nei termini) incontrano difficoltà di accoglimento in sede di legittimità; la strategia difensiva deve curare la produzione e il dettaglio probatorio nei gradi di merito.
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