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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20745/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza con cui era stata trattenuta una missiva a lui diretta. La difesa sosteneva, in sostanza, che il contenuto della lettera fosse spiegabile con riferimento a lavori di ristrutturazione curati dalla convivente e che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere la presenza di messaggi occulti o comunque non consentiti. Con il ricorso per cassazione sono state riproposte le stesse argomentazioni già sottoposte ai giudici di merito, chiedendo una diversa valutazione nel merito e invocando il raffronto con altri casi analoghi in cui la corrispondenza non era stata trattenuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato, sia pure in forma sintetica, perché fondato su una valutazione concreta della pericolosità del soggetto e sull'ambiguità e non immediata intellegibilità del testo della missiva. Ha richiamato il principio secondo cui, nel controllo sulla corrispondenza del detenuto in regime 41-bis, la decisione di non inoltro è legittima se sorretta da elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva coincida con quello apparente. Poiché il ricorso mirava solo a ottenere una rivalutazione del merito e reiterava deduzioni già esaminate, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis ord. pen.

    Nel regime di detenzione speciale, il controllo sulla corrispondenza può legittimare il trattenimento della missiva se il provvedimento è motivato, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti che facciano dubitare del reale contenuto della comunicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., il trattenimento della missiva è legittimo se il giudice di sorveglianza motiva, anche sinteticamente, su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare della corrispondenza tra contenuto apparente e contenuto effettivo.
  • La motivazione del provvedimento può essere ritenuta sufficiente quando valorizza la pericolosità del destinatario e l'ambiguità del testo, senza necessità di una esposizione analitica, purché il ragionamento sia comprensibile e specifico rispetto alla missiva esaminata.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre le stesse doglianze di merito già esaminate dai giudici di sorveglianza, senza individuare reali vizi di legittimità.
  • Il richiamo a decisioni relative ad altri casi non è idoneo a superare una motivazione che sia calibrata sul contenuto specifico della corrispondenza oggetto di controllo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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