Cassazione Penale, Sentenza n. 08308/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza di espulsione (3/06/2025). Contestava il vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato come ostativa all'espulsione l'assenza di legami familiari in Marocco e, in particolare, la presenza in Italia del fratello titolare di permesso di soggiorno, locatore di un'abitazione a Verdellino (BG) e con reddito da lavoro autonomo; deduceva quindi che tale situazione sarebbe idonea a proteggere il diritto alla vita familiare e a impedire l'espulsione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha condiviso le motivazioni del Tribunale di sorveglianza: l'espulsione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 è misura sostitutiva finalizzata all'allontanamento in presenza di determinate condizioni; possono ostare all'espulsione gravi motivi umanitari o il rispetto della vita familiare (art. 19 d.lgs. 286/1998 e art. 8 CEDU). Nel caso concreto non è stato dimostrato un effettivo radicamento (assenza di convivenza con il fratello, nessun domicilio effettivo comprovato) e la mera disponibilità del congiunto ad accoglierlo non è sufficiente a qualificare un rapporto protetto dall'art. 8 CEDU o a dimostrare convivenza stabile. Considerata inoltre la pericolosità sociale comprovata dai precedenti penali e dalle informazioni acquisite, il bilanciamento fra diritto alla vita familiare e interesse pubblico alla sicurezza ha portato a ritenere prevalente l'interesse dello Stato all'espulsione. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
L'espulsione dello straniero in espiazione di pena detentiva è considerata misura sostitutiva della pena residua finalizzata al definitivo allontanamento dal territorio nazionale, da adottarsi se ricorrono specifiche condizioni soggettive e oggettive.
art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Prevede che l'espulsione può essere esclusa o limitata per gravi motivi umanitari o per rispetto del diritto alla vita familiare; costituisce parametro per valutare situazioni che possano ostare all'allontanamento.
art. 8 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare; tuttavia questo diritto non è assoluto e va bilanciato con esigenze di ordine pubblico e prevenzione della recidiva. La giurisprudenza richiede un concreto radicamento (es. convivenza stabile) per attribuire peso ostativo all'espulsione.
Norma procedurale che disciplina l'addebito delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- L'opposizione all'espulsione fondata sul diritto alla vita familiare (art. 8 CEDU) richiede elementi concreti e probatori di radicamento: convivenza stabile, domicilio effettivo o rapporti familiari durevoli. La mera presenza di parenti in Italia o la disponibilità di un familiare ad accogliere non è di per sé sufficiente.
- Il Giudice effettua un bilanciamento tra il diritto familiare del singolo e l'interesse pubblico alla sicurezza; precedenti penali e elementi che attestino pericolosità sociale possono prevalere e giustificare l'espulsione anche se esistono legami familiari in Italia.
- La decisione sull'espulsione è vincolata alle condizioni previste dalla norma: se ricorrono i presupposti di legge e non emergono situazioni ostative concrete, l'espulsione può essere disposta come misura sostitutiva della pena residua.
- In sede di impugnazione è essenziale contestare specificamente e con prove le considerazioni del giudice di merito; censure generiche o affermazioni non comprovate sulla convivenza o sul domicilio risultano in genere insufficienti.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi delle norme di procedura penale.
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