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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27763/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rettificato il reddito di un contribuente esercenti attività di commercio al dettaglio di carburante, rideterminando maggiori imposte IRPEF, IVA, IRES e IRAP. Il giudice di primo grado aveva annullato l'atto; la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento ritenendo nullo l'accertamento per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000 e dell'art. 360 c.p.c., sostenendo che il contraddittorio preventivo non fosse obbligatorio per gli accertamenti "a tavolino" relativi a tributi non armonizzati e, quanto all'IVA, che il contribuente non avesse assolto l'onere di indicare la prova di resistenza; 2) violazione degli artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997, deducendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato l'elemento soggettivo del contribuente anche ai fini del recupero d'imposta, mentre esso rileverebbe soltanto per le sanzioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza della CTR nella parte relativa al motivo accolto e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che, per i tributi non armonizzati, negli accertamenti eseguiti a tavolino non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; per i tributi armonizzati, come l'IVA, la nullità dell'atto per mancato contraddittorio presuppone che il contribuente indichi concretamente le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e che esse non siano pretestuose. Poiché la CTR aveva ritenuto l'invalidità dell'atto in modo automatico, senza verificare tale allegazione, la decisione è stata cassata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la considerazione dell'incolpevole condotta del contribuente era stata valutata dalla CTR solo in via incidentale e non costituiva autonoma ratio decidendi.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    art. 12 comma 7 1.212/2000

    non introduce un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; opera per gli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali del contribuente.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    art. 360 10 comma nr. 3 cpc

    norma evocata quale parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il ricorso per cassazione.

  • artt. 5 e 6 d.lgs. 472/1997

    artt 5 e 6 d.lvo 472/1997

    richiamati per sostenere che l'elemento soggettivo rileva ai fini delle sanzioni e non del mero recupero d'imposta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    art. 380 bis cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso in base alla proposta del relatore.

Massime di principio

  • Per i tributi non armonizzati, l'accertamento effettuato senza accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente non è soggetto a un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, salvo diversa specifica previsione normativa.
  • Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente allega in giudizio le concrete difese che avrebbe potuto svolgere e se tali difese risultano non meramente pretestuose.
  • L'annullamento dell'atto impositivo non può essere fondato in modo automatico sulla sola omissione del contraddittorio quando non sia verificata la sussistenza della prova di resistenza nel caso di tributi armonizzati.
  • La motivazione della sentenza di merito deve distinguere tra presupposti di validità dell'accertamento e profili rilevanti soltanto ai fini sanzionatori; l'elemento soggettivo non può essere confuso con il titolo del recupero d'imposta.
  • Una censura è inammissibile quando investe un'affermazione della sentenza di merito che non costituisce autonoma ratio decidendi ma mera argomentazione incidentale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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