Cassazione Civile, Ordinanza n. 10411/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia origina da un'ingiunzione di pagamento notificata da un consorzio di bonifica per il recupero di contributi consortili relativi all'anno 2009. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, in sostanza, che la superficie del terreno assoggettata a contribuzione fosse stata erroneamente calcolata perché una porzione del fondo era stata sottratta o modificata da lavori idraulici eseguiti sul canale confinante. In primo grado il ricorso fu accolto; in appello la decisione fu riformata solo in parte, con riconoscimento della legittimità dell'ingiunzione ma rideterminazione del contributo per una minore superficie fondiaria. Il primo giudizio di cassazione aveva già cassato la sentenza d'appello, rilevando che il confine tra proprietà demaniale e privata doveva essere ricostruito alla luce del criterio del livello medio delle piene ordinarie e delle risultanze di un supplemento di CTU richiamato nelle sentenze dei giudici delle acque. Nel giudizio di rinvio la Corte tributaria regionale ha però nuovamente confermato l'accoglimento originario del ricorso del contribuente, ritenendo decisiva la CTU già utilizzata nel precedente giudizio e attribuendo rilevanza al frazionamento catastale e alle ricostruzioni tecniche sullo stato dei luoghi. Il consorzio ha proposto nuovo ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell'art. 384 c.p.c. e dei principi del giudizio di rinvio per mancata esecuzione del dictum della Cassazione; violazione dell'art. 822 c.c. e dell'art. 1 r.d. n. 1775/1933 per errata determinazione del confine fra acque pubbliche e terreni rivieraschi; violazione degli artt. 329 e 342 c.p.c. per avere il giudice di rinvio, in sostanza, rimesso in discussione un capo ormai coperto da giudicato e per avere confermato integralmente la decisione di primo grado in peius rispetto alla sentenza d'appello non impugnata incidentalmente dal contribuente. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha rilevato che il giudice di rinvio aveva travisato la ragione della precedente cassazione, confondendo la CTU rilevante indicata nell'ordinanza di legittimità con altra consulenza, e che non aveva dato corretta esecuzione al principio secondo cui il confine tra demanio idrico e proprietà privata va individuato secondo il livello medio delle piene ordinarie, senza considerare cause eccezionali e senza computare le opere antropiche come parametro di delimitazione. Ha inoltre osservato che la riduzione del contributo operata in appello era passata in giudicato, poiché non era stata oggetto di ricorso incidentale, sicché il giudice di rinvio non poteva riportarsi integralmente alla decisione di primo grado in modo peggiorativo per il consorzio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi già enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio è tenuto a uniformarsi al principio di diritto e al decisum della Corte di cassazione; il mancato rispetto del dictum integra violazione di legge censurabile in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale della dedotta violazione o falsa applicazione di norme di diritto nei motivi di ricorso.
È richiamato per la qualificazione del demanio idrico e per la delimitazione tra acque pubbliche e fondi rivieraschi.
art. 1 R.D. n. 1775/1933
È richiamato quale base normativa per la disciplina delle acque pubbliche e la determinazione del confine con i terreni privati.
Sono richiamati per il principio del giudicato interno e per i limiti all'impugnazione, con conseguente divieto di rimettere in discussione capi non devoluti.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve dare puntuale esecuzione al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; non può sostituire il criterio indicato con un diverso accertamento di fatto o con la rivalutazione di elementi già scrutinati, pena la cassazione della nuova decisione.
- Quando la Corte di cassazione individua il criterio giuridico per la delimitazione tra demanio idrico e proprietà privata, il giudice di merito deve attenersi a quel criterio e non può fondare la decisione su parametri diversi, come il semplice riferimento all'argine o a opere antropiche, se il parametro corretto è il livello medio delle piene ordinarie.
- Il giudice di rinvio non può rimettere in discussione capi della decisione d'appello non impugnati o non devoluti, poiché su tali capi si forma giudicato interno; la conferma della decisione di primo grado non è consentita se ciò comporta un peggioramento della posizione della parte che aveva proposto il solo ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello.
- In materia di riparto di superficie rilevante ai fini di un contributo consortile, il confine fondiario deve essere accertato secondo criteri giuridicamente corretti e coerenti con la disciplina del demanio idrico, valorizzando le risultanze tecniche pertinenti al parametro legale e non quelle fondate su presupposti incompatibili con esso.
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