Cassazione Penale, Sentenza n. 16974/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per più censure: 1) per il capo a) contestavano la configurazione del furto consumato (art. 624 c.p.) sostenendo che, essendo la condotta sempre sotto controllo delle Forze dell'ordine che monitoravano il veicolo, si sarebbe dovuto rilevare il tentativo e non la consumazione; 2) per il capo c) chiedevano la riqualificazione da furto in abitazione (art. 624-bis/624) a violazione di domicilio (art. 614 c.p.), sostenendo che l'introduzione nell'abitazione fosse finalizzata a chiedere informazioni e non a compiere un furto; 3) Truzzi contestava la sua attribuzione in concorso (art. 110 c.p.) rispetto ai reati contestati ai capi b) e c), sostenendo di non aver dato un contributo causale o agevolativo alle condotte materiali dei correi; 4) entrambi lamentavano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (danno di speciale tenuità) rispetto ai capi a) e b), ritenendo che il danno patrimoniale fosse di lievo entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi. In particolare: il primo motivo (consumazione vs tentativo) è stato ritenuto infondato: la giurisprudenza consolidata indica che la consumazione del furto si verifica quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, anche se l'azione è svolta sotto osservazione delle Forze dell'ordine; qui gli imputati completarono l'impossessamento della borsa e poi se ne disfecero in fuga, perciò il reato è consumato. Il secondo motivo (riqualificazione in violazione di domicilio) è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per essere essenzialmente una riproposizione di censure di merito già valutate. Il terzo motivo (contestazione del concorso per Truzzi) è stato dichiarato inammissibile: la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato che il ruolo di autista/palo di Truzzi costituiva apporto concorsuale idoneo a integrare l'art. 110 c.p. Il quarto motivo (art. 62 n.4 c.p.) è stato dichiarato inammissibile: la Corte d'appello ha motivato correttamente che l'attenuante richiede non solo valore economico tenue della cosa ma anche che l'evento connesso al reato rivesta la stessa caratterizzazione; qui si sono aggiunti danni (es. finestrino rotto) e il valore complessivo non è stato ritenuto di speciale tenuità. Complessivamente la sentenza di appello è stata confermata nei punti impugnati e i ricorsi sono stati rigettati.
Norme richiamate
Circostanza attenuante del danno di speciale tenuità: applicabile anche nel tentativo di reato contro il patrimonio solo se, dalle modalità del fatto, emerge con certezza che il danno sarebbe stato di entità minimissima se il reato fosse stato consumato; la Corte ha ritenuto qui non integrati i presupposti a causa del danno aggiuntivo e del valore complessivo non trascurabile.
Furto: la consumazione richiede la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa da parte dell'agente; l'osservazione a distanza delle Forze dell'ordine non impedisce di per sé la configurabilità del reato consumato se l'agente è riuscito ad assicurarsi il possesso.
Circostanze aggravanti relative al furto (per esempio quando commesso con certe modalità); citata nel capo a) come riferimento alla gravità contestata.
Furto in abitazione o tentativo di furto in abitazione: la Corte d'appello ha ritenuto che la condotta contestata al capo c) fosse un tentativo di furto (o reato connesso) e non semplice violazione di domicilio, in base agli accertamenti di fatto sulle finalità e sulle modalità dell'ingresso.
Regola sul concorso di persone nel reato e sul contributo al reato (anche tentato/reati plurimi): richiamata in relazione alla ricostruzione dei capi multipli a carico degli imputati.
Resistenza a pubblico ufficiale: contestata al capo d) (Truzzi condannato in primo grado), la relativa responsabilità è stata confermata nei fatti a carico di chi ha opposto resistenza agli agenti.
Concorso di persone nel reato: la giurisprudenza consente di ritenere concorso anche per il contributo agevolatore (palo/autista) che aumenta le probabilità di riuscita; la Corte ha ritenuto che il ruolo di Truzzi integrasse questo apporto.
Violazione di domicilio: i ricorrenti chiedevano la riqualificazione in questo articolo, ma la Corte d'appello ha ritenuto più coerente la qualificazione in termini di furto/tentativo contestato, e la Cassazione ha dichiarato la censura inammissibile.
art. 601 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dai ricorrenti in tema di violazioni di legge; la Cassazione ha valutato il motivo relativo alla riqualificazione del fatto ma lo ha respinto sul merito/ammissibilità.
art. 173 co. 1 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla motivazione del ricorso per cassazione: il ricorso deve dedurre i motivi nei limiti necessari; la Corte ha rilevato motivi generici o mera riproposizione del merito come inammissibili.
Massime di principio
- La consumazione del furto si valuta sulla base della piena, autonoma ed effettiva disponibilità della cosa da parte dell'agente: la presenza o il monitoraggio delle Forze dell'ordine non esclude automaticamente la consumazione se l'imputato è riuscito a impossessarsi della refurtiva, anche per un breve periodo.
- Nel caso di tentativo di reato contro il patrimonio per l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. occorre valutare il danno ipotetico che sarebbe derivato in caso di consumazione; la circostanza attenuante non si applica se dal quadro fattuale emergono danni ulteriori o un valore complessivo non trascurabile.
- Il ruolo di autista o di palo può integrare il concorso di persone (art. 110 c.p.): non è necessario che il comportamento del concorrente sia la causa unica dell'evento, è sufficiente un apporto agevolatore apprezzabile che aumenti la probabilità di riuscita del reato.
- Le domande di riqualificazione del fatto (es. da furto in abitazione a violazione di domicilio) basate su rivalutazioni di fatto difficilmente superano il controllo della Cassazione se consistono in una mera diversa interpretazione delle dichiarazioni o degli atti già valutati dal giudice di merito; tali motivi possono risultare inammissibili se non adeguatamente correlati alla motivazione impugnata.
- In cassazione i motivi devono essere specifici e mostrare la decisività degli errori attribuiti al giudice di merito; la riproposizione in termini generici delle censure di merito conduce spesso all'inammissibilità.
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