Cassazione Penale, Ordinanza n. 35070/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, il secondo non proponibile perché non previamente dedotto in appello, il terzo reiterativo e infondato, e il quarto non sindacabile in cassazione e comunque manifestamente infondato. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza di legittimità contro la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Il ricorso articolava quattro censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità ex art. 648 c.p., ritenuta dalla Corte di cassazione generica e manifestamente infondata; 2) mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., doglianza ritenuta non dedotta in appello e quindi non proponibile per la prima volta in cassazione; 3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., motivo giudicato reiterativo e comunque infondato alla luce di una motivazione di merito ritenuta congrua; 4) eccessività della pena, censura ritenuta non consentita in sede di legittimità e priva di fondamento, poiché la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione, rispetto alla quale il ricorso contestava l'affermazione di responsabilità senza fornire censure specifiche e consentite.
art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.
Invocato per dedurre violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta generica e manifestamente infondata.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
Invocato per dedurre vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile o manifestamente infondata nei limiti del giudizio di legittimità.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non poteva essere esaminata perché non dedotta in appello.
Richiamato come regola di preclusione: un motivo non dedotto in appello non può essere proposto per la prima volta in cassazione a pena di inammissibilità.
Le attenuanti generiche sono state negate con motivazione ritenuta congrua e non illogica; in cassazione la censura è stata ritenuta infondata.
Richiamato per affermare che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
Richiamato come criterio guida per la commisurazione della pena da parte del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo che contesta la responsabilità per ricettazione deve essere specifico, indicando puntualmente gli errori di diritto e i dati fattuali rilevanti; deduzioni generiche sono inammissibili o manifestamente infondate.
- Le questioni non devolute con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, quando la legge preveda tale preclusione a pena di inammissibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione di merito sia mancante, manifestamente illogica o fondata su elementi non consentiti; il giudice non deve esaminare analiticamente ogni circostanza favorevole o sfavorevole.
- La determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e coerente con gli artt. 132 e 133 c.p.
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