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Sentenza

Sentenza del 06/07/2016 n. 13753 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la cartella emessa a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione modello 770 per l’anno 1999, relativa a ritenute IRPEF non versate per euro 553.100. La Fondazione contestava, con il primo motivo, l’omessa comunicazione preventiva degli esiti della liquidazione; con il secondo, la decadenza dell’Amministrazione, sostenendo che il ruolo non fosse stato validamente formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre 2002 perché la trasmissione al concessionario era avvenuta successivamente. Con memoria chiedeva inoltre, in via subordinata, l’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015. La CTR della Sardegna, sezione staccata di Sassari, aveva accolto l’appello dell’Ufficio e respinto quello incidentale della contribuente, confermando la cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la comunicazione preventiva non è necessaria quando la pretesa deriva dal mancato versamento di importi indicati dallo stesso contribuente in dichiarazione. Anche il secondo motivo è infondato: per la liquidazione in esame rilevava il termine di notifica della cartella, notificata il 6 dicembre 2003 e quindi entro il termine del 31 dicembre 2005 previsto dalla disciplina applicabile; inoltre, sottoscrizione elettronica del ruolo e successiva trasmissione al concessionario non devono necessariamente coincidere nel tempo. La richiesta di rideterminare le sanzioni secondo la disciplina del 2015 è stata dichiarata inammissibile perché generica e priva di elementi per verificare quale trattamento fosse concretamente più favorevole. La Fondazione è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 8.000, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis; D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2

    la comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati

    Se il controllo automatizzato rileva soltanto che non sono state versate somme dichiarate dal contribuente, la cartella può essere notificata senza una previa comunicazione degli esiti. La comunicazione preventiva è invece necessaria quando siano rilevati errori nella dichiarazione.

  • D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 156

    la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, commi 5 bis e 5 ter, convertito nella L. 31 luglio 2005, n. 156, (solo) alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza

    Per le liquidazioni automatizzate soggette alla disciplina transitoria richiamata, il termine decadenziale rilevante è quello entro cui deve essere notificata la cartella al contribuente; la tempestiva formazione o trasmissione del ruolo non costituisce, in tale fattispecie, il parametro decisivo.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, commi 1 e 4

    A norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4, "il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo".

    Il ruolo diviene esecutivo quando viene sottoscritto, anche con firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un delegato. La sottoscrizione può precedere la trasmissione del ruolo al concessionario: le due attività non devono avvenire contestualmente.

  • D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 2

    i ruoli formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all'art. 1, comma 1

    La disciplina regola la redazione, la firma e la consegna telematica dei ruoli, ma non impone che firma e trasmissione avvengano nello stesso momento. È quindi possibile che il ruolo diventi esecutivo prima di essere trasmesso al concessionario.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, comma 3; D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 32, comma 1

    La Corte non decide se la riforma sanzionatoria del 2015 sia retroattiva in forza del principio del favor rei o se prevalga la disposizione transitoria che ne fissa l’applicazione dal 1° gennaio 2016. La domanda concreta è dichiarata inammissibile perché generica e non consente di verificare se, nel caso specifico, la nuova disciplina comporti una sanzione più favorevole.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    La richiesta formulata nella memoria depositata ai sensi di questa norma è stata ritenuta inammissibile perché meramente esplorativa e priva delle precisazioni necessarie a valutare l’effettiva incidenza della nuova disciplina sanzionatoria.

Massime di principio

  • Nel controllo automatizzato, se il debito deriva dal mancato versamento di somme indicate dal contribuente nella propria dichiarazione, la cartella non richiede necessariamente una preventiva comunicazione degli esiti; la comunicazione è invece rilevante quando il controllo individua errori dichiarativi.
  • Per le liquidazioni soggette alla disciplina transitoria del D.L. n. 106/2005, occorre verificare il rispetto del termine decadenziale di notifica della cartella previsto per la specifica fattispecie e annualità, senza assumere automaticamente che il termine di formazione o consegna del ruolo sia quello decisivo.
  • La firma elettronica può rendere esecutivo il ruolo prima della sua trasmissione telematica al concessionario: in assenza di una disposizione che imponga contestualità, i due adempimenti possono avere date diverse.
  • Chi contesta il rispetto dei termini decadenziali deve considerare che, in caso di contestazione, la prova del rispetto dei termini applicabili grava sull’ente impositore.
  • Una richiesta di applicazione retroattiva di una disciplina sanzionatoria più favorevole deve indicare con precisione la sanzione concretamente applicata e il trattamento alternativo che deriverebbe dalla nuova disciplina; una domanda generica o esplorativa può essere dichiarata inammissibile.

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