Cassazione Civile, Ordinanza n. 19847/2022 del 20/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. Nel giudizio di merito era stata dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi inserita nel contratto di conto corrente e, conseguentemente, era stato accertato un saldo debitore della società correntista nei confronti della banca, con rigetto della domanda della società volta a ottenere la restituzione di somme asseritamente indebitamente percepite dall’istituto di credito. La società correntista ha proposto ricorso per cassazione affidato a undici motivi avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva respinto il suo appello. La banca ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato. La Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, ha rilevato che il ricorso principale era improcedibile perché la ricorrente aveva dedotto la notificazione della sentenza impugnata ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, come richiesto dall’art. 369, primo comma, n. 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, ai sensi dell’art. 369, primo comma, n. 2, c.p.c. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato della banca. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, sussistendone i presupposti.
Norme richiamate
art. 369, primo comma, n. 2, c.p.c.
la ricorrente ... non ha prodotto la copia autentica della sentenza stessa con la relata di notificazione
il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione quando la notificazione della sentenza sia dedotta dal ricorrente
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di improcedibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale
l’ulteriore contributo unificato è parametrato a quello dovuto per il ricorso principale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, deve depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- L’inosservanza dell’onere documentale previsto dall’art. 369 c.p.c. impedisce l’esame dei motivi di ricorso, a prescindere dalla loro fondatezza.
- Quando il ricorso principale è dichiarato improcedibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- La parte soccombente in cassazione è tenuta al pagamento delle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, dell’ulteriore contributo unificato.
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