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Sentenza

Sentenza del 05/04/2022 n. 10892 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di liquidazione relativo a imposte di successione emesso dopo il passaggio in giudicato di una precedente decisione che aveva rigettato il ricorso degli eredi; questioni rilevanti in primo e secondo grado: legittimità della notifica (posta L. n. 890/1982, art. 14), applicabilità del termine decennale di prescrizione in presenza di sentenza passata in giudicato e responsabilità della ricorrente in qualità di coerede e obbligata in solido.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della documentazione prodotta dalla contribuente attestante l'adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, art. 6 (conv. dalla L. n. 225/2016) e il relativo pagamento; non è stata pronunciata decisione sul merito delle questioni relative a notifica e prescrizione. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; non è dovuto il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • Decreto-Legge n. 193 del 2016, art. 6 (convertito dalla L. n. 225 del 2016)

    L'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi definiti; la presentazione della documentazione di ammissione e il pagamento determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (rinuncia del ricorrente o estinzione ex lege se resistente).

  • art. 391 c.p.c.

    Norma procedurale applicata per dichiarare estinto il processo per rinuncia o per causa sopravvenuta che determina la cessazione della materia del contendere.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Il contributo unificato 'aggiuntivo' per il soccombente mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; la sua applicazione resta limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione originaria e non si estende all'inammissibilità sopravvenuta dovuta all'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata.

  • Legge n. 890 del 1982, art. 14 (notifica a mezzo posta)

    Nei gradi di merito la notifica a mezzo posta è stata ritenuta legittima dalla Commissione Tributaria Regionale; la Cassazione non si è pronunciata sul merito avendo dichiarato estinto il giudizio.

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente alla definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016, art. 6, con la prova dell'ammissione e del pagamento determina la rinuncia ai giudizi pendenti e l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • Se il ricorrente è colui che aderisce e rinuncia, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia; se invece è il resistente ad avvalersi della definizione, si realizza un'estinzione ex lege: in entrambi i casi la materia del contendere cessa se è stato effettuato il pagamento previsto.
  • La Corte non decide sul merito delle questioni sottese (es. validità della notifica o decorrenza della prescrizione) quando l'estinzione sopravviene per adesione alla definizione agevolata e pagamento; perciò tali questioni restano inesaminate.
  • Non si applica il doppio contributo unificato alle ipotesi di estinzione sopravvenuta del giudizio per definizione agevolata; l'onere delle spese processuali resta, salvo diverso accordo, a carico della parte che le ha anticipate.
  • Per ottenere l'estinzione è indispensabile depositare in giudizio la documentazione comprovante l'ammissione alla procedura di definizione e l'avvenuto pagamento, notificandola alle controparti ove necessario.

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