Sentenza del 05/04/2022 n. 10892 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di liquidazione relativo a imposte di successione emesso dopo il passaggio in giudicato di una precedente decisione che aveva rigettato il ricorso degli eredi; questioni rilevanti in primo e secondo grado: legittimità della notifica (posta L. n. 890/1982, art. 14), applicabilità del termine decennale di prescrizione in presenza di sentenza passata in giudicato e responsabilità della ricorrente in qualità di coerede e obbligata in solido.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito della documentazione prodotta dalla contribuente attestante l'adesione alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016, art. 6 (conv. dalla L. n. 225/2016) e il relativo pagamento; non è stata pronunciata decisione sul merito delle questioni relative a notifica e prescrizione. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate; non è dovuto il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
Decreto-Legge n. 193 del 2016, art. 6 (convertito dalla L. n. 225 del 2016)
L'adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi definiti; la presentazione della documentazione di ammissione e il pagamento determinano l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (rinuncia del ricorrente o estinzione ex lege se resistente).
Norma procedurale applicata per dichiarare estinto il processo per rinuncia o per causa sopravvenuta che determina la cessazione della materia del contendere.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Il contributo unificato 'aggiuntivo' per il soccombente mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; la sua applicazione resta limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione originaria e non si estende all'inammissibilità sopravvenuta dovuta all'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata.
Legge n. 890 del 1982, art. 14 (notifica a mezzo posta)
Nei gradi di merito la notifica a mezzo posta è stata ritenuta legittima dalla Commissione Tributaria Regionale; la Cassazione non si è pronunciata sul merito avendo dichiarato estinto il giudizio.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata ex D.L. n. 193/2016, art. 6, con la prova dell'ammissione e del pagamento determina la rinuncia ai giudizi pendenti e l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Se il ricorrente è colui che aderisce e rinuncia, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia; se invece è il resistente ad avvalersi della definizione, si realizza un'estinzione ex lege: in entrambi i casi la materia del contendere cessa se è stato effettuato il pagamento previsto.
- La Corte non decide sul merito delle questioni sottese (es. validità della notifica o decorrenza della prescrizione) quando l'estinzione sopravviene per adesione alla definizione agevolata e pagamento; perciò tali questioni restano inesaminate.
- Non si applica il doppio contributo unificato alle ipotesi di estinzione sopravvenuta del giudizio per definizione agevolata; l'onere delle spese processuali resta, salvo diverso accordo, a carico della parte che le ha anticipate.
- Per ottenere l'estinzione è indispensabile depositare in giudizio la documentazione comprovante l'ammissione alla procedura di definizione e l'avvenuto pagamento, notificandola alle controparti ove necessario.
Testo integrale
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