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Sentenza

Sentenza del 22/02/2017 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Riscossione e misure cautelari - Cartella di pagamento - Notifica - Invio diretto a mezzo posta - Ammissibilità - Prodromico avviso di accertamento - Notifica - Irreperibilità - Modalità - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’ammissibilità della notifica della cartella mediante invio diretto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e la validità della notifica dell’avviso di accertamento effettuata secondo la procedura prevista per i casi di irreperibilità o di assenza, incapacità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l’atto. Il contribuente contestava, in sostanza, la perfezione della notifica e quindi la possibilità di procedere alla riscossione.

La decisione

La notifica della cartella mediante invio diretto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno è stata ritenuta ammissibile e alternativa alla notifica a mani. Quanto all’avviso di accertamento, in caso di irreperibilità o di mancata consegna, la notifica si perfeziona con il ritiro entro dieci giorni dal deposito oppure, in caso di mancato o tardivo ritiro, allo scadere del decimo giorno, per effetto della presunzione legale di conoscenza. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni senza impugnazione, l’avviso diventa definitivo. In assenza di specifici vizi propri della cartella, l’iscrizione a ruolo e la riscossione devono quindi essere confermate. Il ricorso del contribuente è stato pertanto respinto.

Norme richiamate

  • Art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    La cartella può essere notificata anche mediante invio diretto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

    L’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno costituisce una modalità autonoma e alternativa alla notifica a mani; la scelta della modalità è rimessa al concessionario o all’ufficiale postale.

  • Artt. 139 e 140 c.p.c.

    In caso di irreperibilità o di assenza, incapacità o rifiuto delle persone abilitate a ricevere l’atto, si procede al deposito, all’affissione dell’avviso e all’invio della raccomandata informativa.

    La notifica dell’avviso di accertamento si perfeziona al ritiro entro dieci giorni dal deposito oppure, se il destinatario non ritira l’atto o lo ritira tardivamente, allo scadere dei dieci giorni. Tale meccanismo produce una presunzione legale di conoscenza.

  • Termine di impugnazione dell’avviso di accertamento

    Sessanta giorni dalla notificazione.

    Se l’avviso non viene impugnato entro sessanta giorni dal perfezionamento della notifica, diventa definitivo e può fondare la successiva iscrizione a ruolo.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento può essere validamente notificata direttamente per raccomandata con ricevuta di ritorno, senza necessità di una preventiva notifica a mani.
  • Quando il destinatario è irreperibile o non è possibile consegnare l’atto alle persone abilitate, occorre verificare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dagli artt. 139 e 140 c.p.c.: deposito, affissione dell’avviso e raccomandata informativa.
  • Il mancato ritiro dell’atto non impedisce il perfezionamento della notifica: decorso il termine previsto, opera la presunzione legale di conoscenza.
  • Una volta divenuto definitivo l’avviso di accertamento per mancata impugnazione entro sessanta giorni, non è normalmente possibile contestare nella fase di impugnazione della cartella i vizi propri dell’accertamento; restano deducibili principalmente i vizi specifici della cartella o della sua notifica.
  • In casi analoghi è essenziale distinguere tra vizi dell’atto presupposto, ormai definitivo, e vizi propri della cartella, verificando le date di deposito, ritiro, compiuta giacenza e decorrenza dei termini.

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