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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9489/2020 del 22/05/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente assicurativo)

La controversia

Il ricorrente aveva svolto attività di subagente per titolari succedutisi nella gestione di un’agenzia assicurativa. Il 9 maggio 2009 era stato nominato Produttore di IV Gruppo con una lettera che, secondo la sentenza d’appello, annullava e sostituiva ogni precedente rapporto; il rapporto cessò a metà luglio 2009, dopo dimissioni comunicate il 26 giugno 2009. Il Tribunale aveva respinto le domande e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 1019/2016 depositata il 22 novembre 2016, aveva rigettato l’appello. In tema di indennità di fine rapporto, la Corte d’appello aveva ritenuto che alla cessazione l’interessato non fosse più subagente; inoltre, non risultavano provati l’apporto di nuova clientela o l’incremento degli affari e i vantaggi persistenti per il preponente, né un recesso giustificato da circostanze attribuibili al preponente. Aveva anche ritenuto non comprensibili i criteri dei conteggi fondati sull’AEC. Quanto al compenso fisso richiesto dal dicembre 2008 fino alla cessazione, aveva ritenuto concordata il 9 settembre 2008 la riduzione a 2.000 euro e che per il 2009 fosse previsto un contributo condizionato a obiettivi non raggiunti, senza prova di un separato compenso per l’attività di formazione. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1230, secondo comma, 1362 e 1366 c.c., sostenendo che la lettera del 9 maggio 2009 non manifestava una volontà comune ed espressa di novare il rapporto né di rinunciare ai diritti maturati; richiamava una proposta transattiva del 10 giugno 2009, non accettata, che chiedeva la rinuncia a pretese indennitarie, economiche e risarcitorie; 2) errata interpretazione degli artt. 16, 17 e 21 AEC del 27 novembre 1984, contestando il diniego delle indennità per dimissioni non giustificate e mancata prova dell’incremento della clientela e dei vantaggi per l’agenzia; 3) errata applicazione degli artt. 1751 e 1753 c.c. e ultrapetizione, sostenendo che la disciplina codicistica fosse solo residuale rispetto all’AEC e che l’indennità fosse comunque dovuta; 4) violazione dell’art. 27, sesto comma, AEC, contestando la valutazione di incomprensibilità dei criteri di quantificazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è rimasto assorbito: una volta escluso il diritto all’indennità di cessazione, non residuava un interesse utile all’esame della censura sulla novazione; inoltre non erano stati proposti specifici motivi contro il rigetto della domanda di compenso fisso per difetto di prova. Il secondo motivo è stato rigettato: le disposizioni AEC invocate non disciplinavano il caso concreto nei termini prospettati e, in ogni caso, ai sensi dell’art. 1751 c.c. l’indennità richiede sia l’acquisizione di nuovi clienti o un sensibile incremento degli affari con quelli esistenti, sia sostanziali vantaggi che il preponente continui a ricevere dopo la cessazione; l’assenza delle cause ostative non basta da sola a fondare il diritto. La Corte d’appello aveva accertato la mancata prova dei vantaggi permanenti e il motivo non censurava adeguatamente tale ratio decidendi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non spiegava in che modo l’AEC derogasse in melius l’art. 1751 c.c.; tale norma resta applicabile agli agenti di assicurazione come agli agenti di commercio. Il quarto motivo, relativo alla quantificazione, è stato assorbito dal rigetto delle censure sull’esistenza stessa del diritto. Il ricorrente è stato condannato a pagare all’agente assicurativo 200 euro per esborsi e 5.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge; le spese sono state compensate tra ricorrente e altro controricorrente e tra i due controricorrenti. È stato inoltre dichiarato sussistente il presupposto per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1751 c.c.

    Non solo il motivo non investe tale ratio decidendi, ma comunque questa è esatta, poichè ai fini del riconoscimento dell’indennità di cessazione del rapporto di cui all’art. 1751 c.c., non è sufficiente la provvista di nuovi clienti ovvero il sensibile incremento degli affari con quelli vecchi, ma occorre anche la seconda condizione, ossia che alla cessazione del rapporto il preponente continui a ricevere sostanziali vantaggi dai clienti nuovi procurati dall’agente ovvero dall’incremento di affari con i preesistenti.

    L’indennità di cessazione presuppone congiuntamente l’acquisizione di nuovi clienti o un sensibile sviluppo degli affari con la clientela esistente e la permanenza, dopo la cessazione, di sostanziali vantaggi per il preponente derivanti da tale attività.

  • artt. 1742 e 1753 c.c.

    La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742 e 1753 c.c., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale.

    Il rapporto di subagenzia è un contratto derivato, funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia; la disciplina di quest’ultimo gli si applica nei limiti consentiti o imposti dal collegamento.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel rapporto di subagenzia, contratto derivato e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, la disciplina dell’agenzia si applica nei limiti consentiti o imposti dal collegamento funzionale.
  • Il diritto all’indennità di cessazione previsto dall’art. 1751 c.c. richiede congiuntamente l’acquisizione di nuova clientela o un sensibile incremento degli affari con quella esistente e la persistenza, dopo la cessazione del rapporto, di sostanziali vantaggi per il preponente derivanti da tale clientela o incremento.
  • L’assenza delle cause che escludono l’indennità ai sensi dell’art. 1751 c.c. non è sufficiente, da sola, a fondare il diritto, se non sono dimostrate anche le condizioni positive richieste dalla norma.
  • La disciplina dell’art. 1751 c.c. sull’indennità di cessazione si applica agli agenti di assicurazione quando l’accordo economico collettivo non la deroga; chi sostiene una deroga migliorativa deve indicarne specificamente i termini.

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