Cassazione Civile, Sentenza n. 9490/2020 del 22/05/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore pubblico)
La controversia
Due lavoratrici avevano stipulato con un’azienda ospedaliero-universitaria plurimi contratti di collaborazione e successive proroghe e rinnovi, a partire dal 1° giugno 1999 per una e dal 22 novembre 1999 per l’altra. Il Tribunale di Ancona aveva accertato la nullità dei contratti, riconosciuto la natura subordinata dei rapporti e condannato l’Azienda al pagamento delle differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi, nonché a un risarcimento quantificato in quindici mensilità. La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza n. 75/2014 depositata l’11 febbraio 2014, aveva eliminato il risarcimento forfettario, confermato le differenze retributive e i relativi accessori nei limiti indicati in motivazione, e negato il lavoro straordinario e ulteriori danni. L’Azienda ha proposto sei motivi: omesso esame della legittimità dei contratti e delle assunzioni a termine; omesso esame della dedotta simulazione dei contratti, anche perché la relativa domanda non sarebbe stata proposta dalle lavoratrici; erroneo accertamento della subordinazione senza adeguata verifica dell’assoggettamento ai poteri direttivo e di controllo e degli elementi emersi in istruttoria; mancata verifica della prova e della quantificazione delle differenze retributive; omesso accertamento della prescrizione quinquennale; erronea regolazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca. Le lavoratrici, e per una di esse l’erede, hanno proposto ricorsi incidentali: il primo motivo contestava l’esclusione di un risarcimento ulteriore rispetto alle differenze retributive; il secondo censurava il mancato riconoscimento dello straordinario, sostenendo che l’autorizzazione preventiva potesse essere anche implicita; il solo erede ha inoltre dedotto l’omesso esame del danno biologico lamentato dalla lavoratrice.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Azienda e ha dichiarato assorbiti i ricorsi incidentali, senza esaminarne i singoli motivi. Ha rilevato che la Corte d’Appello aveva affermato la subordinazione senza verificare previamente il thema decidendum devoluto dalle lavoratrici, senza accertare adeguatamente, alla luce delle risultanze istruttorie, gli indici della subordinazione e senza valutare i presupposti richiesti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 per il ricorso della pubblica amministrazione a rapporti di lavoro autonomo. Ha inoltre omesso di indicare i criteri generali e astratti applicati al caso. Tale carenza rendeva erronee anche le statuizioni consequenziali sul risarcimento, sulla prescrizione e sulle spese. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 7, comma 6, dettato per l’espletamento di esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio, la Pubblica Amministrazione può instaurare, mediante contratto, rapporti di lavoro autonomo, come tali retti dal diritto privato.
La pubblica amministrazione può ricorrere a contratti di lavoro autonomo per esigenze non soddisfacibili con il personale in servizio, ma la legittimità del ricorso va verificata in concreto alla luce dei presupposti normativi, inclusi quelli relativi alle professionalità e competenze non presenti nell’organico.
art. 2126 c.c.
Questa Corte ha già affermato, con la sentenza n. 338, del 2017 che la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un’amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all’art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale.
La collaborazione con una pubblica amministrazione stipulata fuori dai presupposti di legge non si converte in un rapporto subordinato a tempo indeterminato; se però il rapporto ha sostanza subordinata, al lavoratore spetta la tutela prevista dall’art. 2126 c.c., compresa la ricostruzione della posizione contributiva previdenziale.
art. 2094 c.c.
L’elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stessi (Cass., n. 5645 del 2009).
La subordinazione si identifica principalmente nella soggezione personale ai poteri organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro. Gli altri elementi indicativi hanno valore sussidiario e devono essere valutati insieme, potendo prevalere sulla qualificazione formale scelta dalle parti se incompatibili con l’assetto concreto del rapporto.
art. 36 D.Lgs. n. 165/2001
La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un’amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti di cui all’art. 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale.
La Corte richiama, nel quadro della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il divieto di conversione automatica della collaborazione irregolare in rapporto subordinato a tempo indeterminato e riconosce la tutela economica e contributiva prevista per il rapporto effettivamente subordinato. Il passaggio citato non espone uno specifico criterio interpretativo autonomo dell’art. 36.
Massime di principio
- Per qualificare come subordinato un rapporto formalmente configurato come collaborazione, il giudice deve verificare le modalità concrete di svolgimento della prestazione e valutare complessivamente le risultanze istruttorie. L’elemento centrale è la soggezione personale ai poteri organizzativo, direttivo e disciplinare; continuità, orario, assenza di rischio e modalità retributive sono indici sussidiari, non decisivi isolatamente.
- Nel lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, la verifica della natura subordinata del rapporto non può prescindere dall’esame dei presupposti legali che consentono il ricorso al lavoro autonomo e dalla delimitazione del thema decidendum risultante dagli atti introduttivi.
- La stipulazione con una pubblica amministrazione di un contratto di collaborazione fuori dai presupposti di legge non determina la conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato; quando la collaborazione abbia in concreto sostanza subordinata, il lavoratore può ottenere la tutela prevista dall’art. 2126 c.c., inclusa la ricostruzione della posizione contributiva.
- La decisione sulle conseguenze economiche e processuali della qualificazione del rapporto, comprese retribuzioni, risarcimento, prescrizione e spese, deve poggiare su un accertamento adeguato della natura del rapporto e sull’indicazione dei criteri giuridici applicati.
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