Salta al contenuto
Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 9493/2020 del 22/05/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge superstite)

La controversia

La controversia riguardava la ripartizione della pensione di reversibilità dell’ex coniuge deceduto tra la coniuge divorziata e la coniuge superstite. Il Tribunale di Paola aveva attribuito alla coniuge divorziata il 50% del trattamento; la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 846/2013 depositata il 13 giugno 2013, aveva confermato. La coniuge divorziata era stata sposata con il defunto per circa 14 anni e percepiva un assegno divorzile stabilito nel 1978 in lire 200.000 per sé e per i figli; la coniuge superstite era stata sposata con lui per 26 anni. La prima percepiva una pensione di circa 402 euro, mentre la seconda aveva redditi imponibili di 55.000 euro e quote di immobili ereditate dal defunto. La Corte d’appello aveva ritenuto equa la quota del 50%, applicando correttivi al criterio della durata dei matrimoni in ragione della sproporzione delle condizioni economiche; aveva inoltre escluso che fosse necessario provare l’effettiva percezione dell’assegno divorzile e aveva ritenuto provata la mancata celebrazione di nuove nozze. La coniuge superstite propose ricorso per cassazione articolato in due motivi, i cui contenuti non sono specificati nel testo. La Cassazione non li ha esaminati nel merito, rilevando d’ufficio la mancata partecipazione al giudizio dell’INPS.

La decisione

La Corte ha rilevato che la controversia sulla ripartizione della pensione di reversibilità deve svolgersi anche nei confronti dell’ente erogatore, poiché il coniuge divorziato è titolare di un autonomo diritto previdenziale e l’accertamento può determinare un’obbligazione dell’ente verso un ulteriore beneficiario. Il difetto di contraddittorio, rilevabile anche in cassazione, ha comportato la nullità dell’intero processo. La Corte ha quindi cassato entrambe le sentenze di merito e rinviato la causa al Tribunale di Paola, quale primo giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati decisi nel merito.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 3, L. 898/1970, come sostituito dall’art. 13 L. 74/1987

    la controversia tra l'“ex” coniuge e il coniuge superstite per l’accertamento della ripartizione – ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9, comma 3, come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art6. 13 – del trattamento di reversibilità deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l’ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato, al pari di quello superstite, titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l’accertamento concerne i presupposti affinchè l’ente assuma un’obbligazione autonoma, anche se nell’ambito di una erogazione già dovuta, nei confronti di un ulteriore soggetto

    La controversia sulla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite richiede la partecipazione dell’ente erogatore, perché il coniuge divorziato vanta un autonomo diritto previdenziale e la decisione accerta i presupposti di una possibile obbligazione dell’ente nei suoi confronti.

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    ove in sede di legittimità, emerga una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado nè da quello d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio), deve disporsi l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3.

    Quando in cassazione è rilevata una violazione del litisconsorzio necessario non sanata nei gradi di merito, devono essere annullate le pronunce emesse a contraddittorio non integro e la causa va rinviata al primo giudice.

Massime di principio

  • La controversia sulla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite deve svolgersi in contraddittorio con l’ente erogatore, anche quando non è contestato l’ammontare complessivo del trattamento e si discute soltanto della spettanza delle quote: ciascun coniuge è titolare di un autonomo diritto previdenziale e la decisione può incidere sulle obbligazioni dell’ente.
  • Il difetto di contraddittorio derivante dalla mancata partecipazione di un litisconsorte necessario è rilevabile in ogni stato e grado, compreso il giudizio di legittimità, salvo il limite del giudicato; se emerge in cassazione e non è stato rilevato nei gradi di merito, vanno cassate le pronunce e la causa rinviata al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.