Cassazione Penale, Ordinanza n. 41281/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di una sottrazione di beni alimentari seguita, nell'immediatezza, da una minaccia rivolta alla persona che cercava di fermarlo. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto in furto di particolare tenuità; la Corte di cassazione ha rilevato che la censura, per la parte relativa al vizio motivazionale, era non consentita quando investe una questione di diritto e, per la parte residua, manifestamente infondata, perché i fatti descritti integravano la rapina impropria di cui all'art. 628, comma 2, c.p., essendo la minaccia funzionale a mantenere il possesso della cosa sottratta e ad assicurarsi l'impunità. Con il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p.; la Corte lo ha ritenuto generico, osservando che il modesto valore della merce era già stato valorizzato ai fini delle attenuanti generiche concesse in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il tentativo di ottenere la riqualificazione del fatto in furto di particolare tenuità, affermando che la condotta, come ricostruita in sentenza, integrava rapina impropria perché alla sottrazione immediata di beni alimentari seguiva una minaccia diretta a impedire la reazione della vittima e a garantirsi il possesso del bottino e l'impunità. Ha inoltre reputato generico il motivo sull'attenuante del danno di speciale tenuità, richiamando la motivazione della Corte territoriale, che aveva già considerato il basso valore della refurtiva nel concedere le attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto
Il vizio di motivazione non può essere dedotto per censurare una questione giuridica; se si contesta la soluzione in diritto adottata dal giudice, il motivo va formulato come violazione di legge.
art. 628, comma secondo, cod. pen.
La condotta di sottrazione seguita immediatamente da minaccia usata per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e l'impunità integra la rapina impropria.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa quando il giudice di merito abbia già valorizzato il modesto valore della cosa sottratta ai fini delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non è mezzo idoneo a censurare una questione di diritto: quando la doglianza investe la qualificazione giuridica del fatto, il motivo deve essere articolato come violazione di legge.
- La rapina impropria ricorre quando, dopo la sottrazione, l'agente usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso della cosa sottratta o per garantirsi l'impunità; è sufficiente il nesso funzionale e immediato tra sottrazione e condotta violenta o minacciosa.
- La mera ridotta entità del valore della refurtiva non impone il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. se il medesimo dato sia stato già apprezzato in sede di concessione delle attenuanti generiche.
- Una censura sul diniego di un'attenuante è inammissibile se si limita a riproporre in modo generico elementi già esaminati dal giudice di merito senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
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