Cassazione Civile, Ordinanza n. 27479/2024 del 23/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dal Tribunale in favore di due assistiti della ricorrente, revoca motivata dal mancato deposito della documentazione idonea a dimostrare la persistenza dei requisiti reddituali. La difensora ha proposto opposizione sostenendo, in sintesi, che il giudice avesse erroneamente qualificato la sua impugnazione come opposizione avverso la revoca del beneficio, mentre essa avrebbe dovuto essere trattata come impugnazione del rigetto della liquidazione dei compensi; ha inoltre dedotto che il rapporto tra difensore e Stato sarebbe autonomo rispetto a quello tra beneficiario e Stato e che la revoca non potrebbe incidere sul suo diritto a ottenere la liquidazione dei compensi, lamentando anche violazioni costituzionali e convenzionali e la falsa applicazione delle norme del d.P.R. n. 115/2002 in tema di compensi e opposizione. La ricorrente ha quindi articolato tre motivi: errore di qualificazione dell'azione e nullità del provvedimento; violazione delle norme che disciplinano il rapporto difensore-Stato e il diritto alla liquidazione; erronea esclusione della possibilità di impugnare il mancato riconoscimento integrale del compenso. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando che la legittimazione a impugnare la revoca del patrocinio spetta esclusivamente alla parte beneficiaria e non al difensore, e che la liquidazione dei compensi al difensore presuppone la permanenza del beneficio; una volta revocato, viene meno il rapporto diretto tra difensore e Stato e il professionista può eventualmente agire verso il cliente, ma non contestare in proprio il provvedimento di revoca per ottenere indirettamente la liquidazione dallo Stato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla difensora per difetto di legittimazione attiva. Ha ribadito che la revoca del patrocinio a spese dello Stato incide sul rapporto tra beneficiario e Stato e preclude al difensore la possibilità di impugnare quel provvedimento o di dolersi del mancato pagamento dei compensi al fine di rimettere in discussione surrettiziamente la revoca. Non sono state liquidate spese per la mancata attività difensiva dell'intimato; inoltre, poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la ricorrente è stata condannata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 81, 100, 112, 134 e 702 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la nullità dell'ordinanza e l'erronea qualificazione dell'opposizione; la Corte esclude la fondatezza della censura sulla qualificazione del rimedio.
artt. 82, 84, 131, comma 4, lett. a), e 136 d.P.R. n. 115/2002
Richiamati per sostenere l'autonomia del rapporto difensore-Stato e il diritto del difensore alla liquidazione; la Corte afferma che tale diritto presuppone la perdurante ammissione al patrocinio.
Indica il rimedio oppositorio contro i decreti di liquidazione; la Corte osserva che non può essere usato per eludere la legittimazione esclusiva a impugnare la revoca del beneficio.
Applicato in conseguenza della definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., come ipotesi normativa di abuso del processo.
Procedimento accelerato di definizione del ricorso; la Corte richiama la disciplina novellata e applica le conseguenze previste per la decisione conforme alla proposta.
Richiamato nel quadro della decisione in camera di consiglio dopo la proposta di definizione accelerata.
artt. 51, comma 1, n. 4, e 52 c.p.c.
Richiamati per escludere l'incompatibilità del consigliere autore della proposta nel successivo collegio decidente.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno delle doglianze costituzionali; la Corte non ravvisa violazione.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la censura.
art. 6, § 1, CEDU
Invocato dalla ricorrente in chiave di giusto processo; la Corte lo reputa non leso.
Richiamato anche in relazione alla disciplina degli ausiliari del giudice e al tema dell'anticipazione dei compensi.
Considerato insieme all'art. 86 per affermare che la revoca incide sulla possibilità di anticipazione e di liquidazione dei compensi.
"Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione"
La norma è letta come regola di recupero delle somme eventualmente pagate dopo la revoca, senza attribuire al difensore un autonomo diritto a contestare la revoca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il provvedimento di rigetto o di revoca dell'ammissione spetta esclusivamente alla parte beneficiaria, titolare del diritto al beneficio, e non al difensore.
- Il diritto del difensore alla liquidazione del compenso nei confronti dello Stato presuppone che il beneficio sia ancora efficace; se il beneficio viene revocato, viene meno il rapporto diretto difensore-Stato e la tutela del compenso si sposta, in via ordinaria, sul rapporto contrattuale con l'assistito.
- Non è consentito utilizzare l'impugnazione del diniego di liquidazione dei compensi come mezzo indiretto per contestare la revoca del patrocinio, quando la censura reale investe proprio il provvedimento di revoca rispetto al quale il difensore è privo di legittimazione.
- La revoca del patrocinio, specie se con effetti retroattivi per carenza originaria dei requisiti, preclude in linea di principio l'adozione o il mantenimento di provvedimenti di liquidazione a carico dello Stato relativi alle prestazioni professionali rese in favore della parte inizialmente ammessa.
- Nel procedimento di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., la proposta del consigliere non determina incompatibilità del medesimo consigliere a far parte del collegio che decide il ricorso, poiché la proposta non ha natura decisoria definitiva.
- La definizione del ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. legittima l'applicazione del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. come reazione all'abuso del processo nei casi di ricorso manifestamente infondato o non meritevole di accoglimento.
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