Cassazione Penale, Ordinanza n. 10243/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
Il condannato ha impugnato in cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto l'opposizione contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza, il quale aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale e aveva invece concesso la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen. La decisione di merito era stata fondata sui numerosi precedenti penali del soggetto, riferiti alla medesima tipologia di reati oggetto del cumulo in esecuzione, oltre che su altri precedenti penali e di polizia. Nel ricorso si lamentavano, in sostanza, presunti profili di illogicità della motivazione e la mancata acquisizione dell'indagine socio-familiare; la Corte osserva però che tali censure erano sostanzialmente di merito e rivalutative, e che non era stato indicato quali elementi positivi sarebbero emersi dall'indagine non svolta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero a una nuova lettura del materiale fattuale e a una diversa valutazione di elementi già esaminati dal giudice di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Quanto alla mancata acquisizione dell'indagine socio-familiare, ha escluso ogni vizio perché il ricorrente non aveva specificato quali elementi favorevoli sarebbero emersi da tale approfondimento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter, comma 1-bis, oprd. Pen.
richiamato come base normativa del beneficio penitenziario concesso in luogo dell'affidamento in prova
non espressamente citato nel testo, ma desumibile dalla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità, in mancanza di elementi per escludere la colpa
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma sostituzione, da parte del giudice di legittimità, di nuovi criteri di ricostruzione e valutazione dei fatti rispetto a quelli adottati dal giudice di merito.
- Sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvono in censure sulla mera persuasività, opportunità o maggiore o minore rigorosità della motivazione, o che sollecitano una diversa comparazione del significato probatorio delle prove già valutate.
- La doglianza relativa alla mancata acquisizione di un'indagine socio-familiare non è idonea a determinare l'annullamento se il ricorrente non indica specificamente quali elementi positivi e decisivi sarebbero emersi dall'adempimento omesso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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