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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30727/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) nullita o inesistenza della notifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado; 2) vizio di motivazione e violazione delle norme probatorie (artt. 192 e 550 c.p.p.), per presunta errata valutazione delle dichiarazioni delle vittime, dell'annotazione di p.g. e della consulenza tecnica, nonche mancata indicazione del contributo causale attribuito all'imputato; 3) errata applicazione dell'art. 118 c.p. in ordine alle aggravanti ritenute estese anche al ricorrente, che a parere della difesa avrebbe potuto essere ritenuto responsabile al piu di lesioni semplici ormai prescritte; 4) violazione delle norme sulla prescrizione e sui periodi di sospensione (indicando tra l'altro rinvii per carico di lavoro), nonche violazione degli artt. 6 CEDU e 111 Cost.; 5) omissione nell'applicazione e nella valutazione degli elementi di cui all'art. 133 c.p. ai fini del concreto calcolo della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. In particolare: il primo motivo e manifestamente infondato poiche la notifica del decreto di citazione a giudizio risulta effettuata regolarmente il 21 maggio 2016; il secondo motivo e infondato perche la Corte territoriale ha fornito motivazione logica e coerente nella valutazione delle dichiarazioni delle persone offese, dell'annotazione di p.g. e della consulenza tecnica, nonche in ordine al contributo causale dell'imputato; il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati in quanto le aggravanti sono state ritenute sussistenti anche nei confronti del ricorrente e la prescrizione non e intervenuta, avendosi sospensioni operative (tra cui periodo 05/05/2017-23/03/2018 per adesione all'astensione delle Camere Penali) con scadenza del termine prescrizionale fissata al 5 luglio 2024; il quinto motivo e manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno adeguatamente motivato il bilanciamento delle circostanze ai fini della determinazione della pena. Conseguentemente il ricorrente e condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende e alla refusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili.

Norme richiamate

  • art. 393 cod. pen.

    Norma richiamata tra le imputazioni originarie; contestazione relativa al delitto inizialmente considerato.

  • artt. 582, 583 comma 1 n.1, 585 comma 1 n.1 in relazione all'art. 576 comma 1 n.1 cod. pen.

    Norme relative alle lesioni e alla rissa o fattispecie correlate, indicate tra i reati contestati e valutate in sede di merito.

  • artt. 157 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate in relazione all'eccezione di nullita della notifica; la Corte verifica la regolarita della notifica agli atti.

  • art. 550 cod. proc. pen.

    Norma sul termine per impugnare e altre questioni processuali, richiamata nell'ambito delle censure sulla motivazione e deducibilita delle censure in cassazione.

  • art. 606 comma 1 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte le usa per inquadrare i vizi proposti e per dichiarare non deducibili o manifestamente infondati alcuni motivi.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in ordine alla valutazione delle prove testimoniali; la Corte di legittimita conferma l'apprezzamento di merito effettuato dalla Corte d'appello.

  • art. 118 cod. pen.

    Norma sulle circostanze che possono concorrere; la Corte accerta che le aggravanti applicate possono essere state riferite anche al ricorrente in base alla sua partecipazione ai fatti.

  • artt. 153, 159 cod. pen.

    Norme richiamate dalla difesa in relazione alla prescrizione e alle cause di sospensione; la Corte chiarisce quali periodi di sospensione sono stati correttamente computati.

  • art. 531 cod. proc. pen.

    Norma evocata nella censura sul procedimento e sulla prescrizione; la Corte valuta la correttezza del conteggio dei termini processuali.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla difesa per profilo di ragionevole durata del processo; la Corte ritiene che non sussista violazione alla stregua delle circostanze del caso e dei periodi di sospensione computati.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al giusto processo; la Corte ritiene che la motivazione e il rispetto delle garanzie costituzionali siano compatibili con le decisioni di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; la Corte giudica che i giudici di merito hanno valutato adeguatamente gli elementi per la determinazione della pena, rigettando il motivo che denunciava omissioni.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione di merito e logica, coerente e non contraddittoria; le critiche che ricostruiscono una versione alternativa dei fatti sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Le nullita o le irregolarita della notifica devono essere dedotte tempestivamente nel grado di merito; se dagli atti risulta la regolare notifica, la censura in cassazione e infondata.
  • Le aggravanti possono essere applicate a ciascun imputato se la sua condotta e stata valutata come contributiva al fatto criminale; non basta affermare genericamente che le aggravanti si riferivano solo alla coimputata.
  • Il calcolo della prescrizione tiene conto dei periodi di sospensione previsti dalla legge, inclusi alcuni rinvii e adesioni ad astensioni delle categorie forensi quando correttamente comprovati; va verificato il computo concreto dei termini.
  • Le censure sulla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. richiedono la dimostrazione di omissioni o illogicita nella motivazione; differenze di valutazione che rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito non sono sufficiente motivo di cassazione.
  • Un ricorso manifestamente infondato puo comportare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a titolo di ammenda; la Cassazione puo altresi disporre la refusione delle spese delle parti civili.

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