Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42441/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p.) sotto più profili: 1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla responsabilità penale; 2) vizi nella determinazione della pena (artt. 133 e 62-bis c.p.); 3) vizio relativo al riconoscimento della recidiva (art. 99 c.p.); 4) omessa decisione della Corte d'appello sulla istanza di applicazione di pene sostitutive presentata con i motivi nuovi (art. 545-bis c.p.p.). Il quarto motivo sosteneva che la Corte territoriale non aveva preso in considerazione la richiesta formulata nei "motivi nuovi".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il quarto motivo non manifestamente infondato, affermando l'onere motivazionale del giudice d'appello di pronunciarsi sulla richiesta di pene sostitutive presentata nei motivi nuovi. L'apertura del rapporto processuale in sede di legittimità ha comportato la verifica del decorso della prescrizione: il reato è risultato prescritto (termine spirato il 22/04/2024). Per questo la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice della truffa; è stata oggetto di contestazione circa la motivazione della condanna, ma la decisione finale è stata influenzata dalla prescrizione, non da una rinnovata valutazione del fatto.

  • artt. 133 e 62-bis cod. pen.

    Norme relative al trattamento sanzionatorio e alla continuazione/criteri di determinazione della pena; il ricorso denunciava vizio motivazionale nella determinazione della pena, questione non risolta nel merito per effetto della estinzione per prescrizione.

  • art. 99 cod. pen.

    Norma sulla recidiva; il ricorrente censurava il riconoscimento della recidiva da parte del giudice, ma la Cassazione non è entrata nel merito per il decorso della prescrizione.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Regola la possibilità di chiedere l'applicazione di pene sostitutive anche in sede di impugnazione (mediante "motivi nuovi"); la Cassazione ha richiamato l'onere per il giudice d'appello di esaminare esplicitamente tali richieste quando non manifestamente infondate.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Norma richiamata riguardante lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto (agevolazione procedurale invocata nella celebrazione), citata in motivazione procedurale.

Massime di principio

  • La presentazione di una istanza per l'applicazione di pene sostitutive nei "motivi nuovi" impone al giudice d'appello l'obbligo di esaminarla e motivare il diniego; l'omessa valutazione può dare motivo di cassazione non manifestamente infondata.
  • Se la Cassazione ritiene che un motivo non sia manifestamente infondato, si apre il rapporto processuale in sede di legittimità e va verificato se, nel frattempo, sia intervenuta la prescrizione; se il reato è estinto per prescrizione, la sentenza va annullata senza rinvio.
  • Censure sulla motivazione riguardanti responsabilità, determinazione della pena o recidiva devono essere adeguatamente fondate nel ricorso; tuttavia, questioni procedurali (es. mancata pronuncia su istanze nuove) possono prevalere e condurre all'annullamento per prescrizione prima che il merito venga esaminato.
  • Il termine di prescrizione può maturare durante il corso degli impugnativi: le parti e i difensori devono valutare tempestivamente richieste processuali che possano incidere sui tempi (ad es. chiedere conversioni sanzionatorie) per evitare l'estinzione del reato senza decisione di merito.
  • In ricorsi per cassazione, la Corte verifica sia profili di diritto che la correttezza procedurale dell'impugnazione; omissioni di decisione su istanze rilevanti in grado di appello costituiscono motivo ammissibile se non manifestamente infondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.