Cassazione Civile, Ordinanza n. 02783/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
Un avvocato destinatario di un atto di precetto, intimatogli da due avvocati in forza della distrazione delle spese di lite contenuta in una precedente sentenza d'appello, ha proposto opposizione deducendo plurimi vizi del precetto e del titolo esecutivo. In primo grado aveva contestato, tra l'altro, la mancata indicazione della data di spedizione in forma esecutiva, la modalità della notificazione, l'intestazione della copia esecutiva e la sua riferibilità a uno solo dei creditori, l'assenza di una copia esecutiva a nome dell'altro creditore, la mancanza delle generalità e residenza degli intimanti, la pretesa di pagamento dell'intero importo anziché della sola quota di spettanza di ciascun creditore, l'assenza di delega specifica reciproca, la debenza dell'IVA e l'incidenza di una successiva pronuncia di Cassazione che avrebbe travolto il titolo e determinato una compensazione del credito. Il Tribunale ha qualificato alcuni motivi come opposizione agli atti esecutivi e altri come opposizione all'esecuzione, rigettandoli tutti. In cassazione il ricorrente ha censurato il rigetto dei motivi di opposizione agli atti, deducendo violazione degli artt. 156, 480, 474, 616 e 617 c.p.c. per la ritenuta validità del precetto nonostante la pretesa mancata notificazione del titolo esecutivo da parte di uno dei creditori e l'intimazione dell'intero credito anziché pro quota; ha inoltre denunciato omessa pronuncia sulla domanda di danni per abuso del diritto ed esecuzione temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero formulati in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., perché il ricorrente aveva richiamato atti e documenti senza riprodurne il contenuto rilevante e senza indicarne con precisione la collocazione nei fascicoli; in particolare, non aveva trascritto le richieste di notificazione né le relate di notifica, impedendo alla Corte di verificare se la notificazione del titolo da parte di uno solo dei creditori fosse idonea a preannunciare l'esecuzione anche dell'altro e se vi fosse un pregiudizio difensivo autoevidente. Quanto al secondo motivo, è stato rilevato anche un difetto di autosufficienza per mancata indicazione del tenore del motivo di opposizione rigettato. Il terzo motivo è stato dichiarato travolto dall'inammissibilità dei precedenti; inoltre, la Corte ha osservato che il Tribunale aveva ritenuto incontestata l'efficacia esecutiva del titolo, statuizione non specificamente impugnata e quindi passata in giudicato, con conseguente irrilevanza della domanda di danni per abuso del diritto ed esecuzione temeraria. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma asseritamente violata, ma senza una specifica elaborazione della Corte sul suo contenuto decisorio.
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità del precetto in relazione alla notificazione del titolo esecutivo.
Richiamato quale norma che disciplina il titolo esecutivo e la possibilità di procedere in executivis.
Menzionato dal ricorrente in connessione con l'opposizione all'esecuzione.
Norma di riferimento per l'opposizione agli atti esecutivi; la Corte ribadisce che il vizio meramente formale è inammissibile se non si allega un pregiudizio difensivo, salvo il caso di lesione autoevidente delle prerogative difensive.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte lo applica come requisito di ammissibilità del ricorso, imponendo la specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti e la loro localizzazione nei fascicoli.
Indicata dal ricorrente come base dei motivi di violazione di legge.
Invocato per l'omessa pronuncia su un fatto decisivo; la censura è stata travolta dall'inammissibilità dei primi motivi.
Richiamato dal ricorrente per la domanda di condanna per lite temeraria/esecuzione temeraria, ma non esaminato nel merito per ragioni processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato su vizi di atti e documenti del giudizio di merito è necessario trascrivere o indicare con precisione il contenuto rilevante degli atti richiamati e la loro esatta collocazione nei fascicoli; la mera allegazione astratta del vizio non consente il controllo di legittimità.
- L'opposizione agli atti esecutivi per vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non spiega quale pregiudizio concreto abbia subito; l'eccezione ricorre solo quando la violazione processuale determini in modo immediatamente evidente la soppressione delle prerogative difensive della parte nel processo esecutivo.
- Se una statuizione del giudice di merito sulla validità o efficacia esecutiva del titolo non è specificamente impugnata, essa passa in giudicato interno e può precludere l'esame di ulteriori censure o domande che presuppongono la contestazione del titolo.
- La censura di omessa pronuncia non può essere utilmente coltivata quando dipende da questioni assorbite o comunque da capi della decisione non specificamente devoluti in impugnazione.
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