Cassazione Penale, Ordinanza n. 17751/2025 del 12/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18 settembre 2024. La fattispecie concreta, per come emerge dall'ordinanza, concerne il giudizio di responsabilità per concorso nel reato di cui agli artt. 110 e 512-bis c.p., relativo alla fittizia intestazione di beni/veicoli a terzi. Il primo ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza di appello sostenendo che non vi fossero i presupposti per la condanna e chiedendo l'assoluzione; il secondo motivo del primo ricorrente e l'unico motivo del secondo ricorrente hanno invece riguardato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che il primo motivo del primo ricorrente si limitava a riproporre doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto le doglianze non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate, osservando che il giudice di merito aveva motivato il diniego con riferimento al comportamento processuale dei ricorrenti e che, nel valutare il diniego, non è necessario prendere in considerazione ogni elemento favorevole o sfavorevole, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata, da un lato, sulla non specificità del primo motivo del primo ricorrente, perché mera reiterazione delle censure già respinte in appello, e, dall'altro, sulla manifesta infondatezza delle doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche, ritenute comunque estranee a un sindacato di legittimità di tipo meramente valutativo quando la motivazione di merito sia immune da evidenti illogicità.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nel titolo di responsabilità contestata.
richiamato come norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello, in relazione alla fittizia intestazione di beni a terzi.
richiamato implicitamente quale base normativa delle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto correttamente motivato dal giudice di merito.
base della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile una censura che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già proposti in appello e già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica alla motivazione deve essere specifica e argomentata: non basta una contestazione apparente o meramente reiterativa, poiché il ricorso deve assolvere la funzione di individuare puntualmente i profili di errore della decisione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la motivazione di merito non presenti evidenti illogicità e si fondi su elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti dal giudice, senza che sia necessario dare conto di tutti i dati favorevoli o sfavorevoli emergenti dagli atti.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso censure che si risolvano in una diversa lettura del materiale probatorio o in una mera richiesta di rivalutazione del giudizio di fatto.
Come è indicizzato
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