Cassazione Civile, Ordinanza n. 13884/2025 del 25/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (coerede)
La controversia
La controversia nasce nello scioglimento della comunione ereditaria di un immobile appartenuto al de cuius. Una coerede aveva chiesto il ristoro per l'utilizzo, da parte di un altro coerede, di uno dei locali caduti in successione e già oggetto di un accordo divisionale del 1986 tra gli eredi. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che l'occupazione fosse divenuta illegittima dopo un iniziale periodo di utilizzo consentito e pagato per 24 mesi, e aveva liquidato un importo rapportato alla quota della danneggiata. In cassazione la ricorrente principale ha denunciato, da un lato, la violazione degli artt. 1218, 1223 e 832 c.c. e dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse errato nel calcolare l'indennizzo sulla base di una quota di 30/72 benché il bene fosse, a suo dire, in proprietà esclusiva; dall'altro, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., poiché la controparte non avrebbe mai contestato la titolarità dell'intero bene in capo alla ricorrente. I ricorrenti incidentali hanno invece censurato l'uso dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la pretesa risarcitoria fosse stata contestata sin dall'inizio e che i pagamenti eseguiti fino al 1998 fossero avvenuti solo per doveri morali e sociali ex art. 2034 c.c.; hanno inoltre dedotto omesso esame di un fatto decisivo e erronea valutazione della domanda risarcitoria, contestando che il danno da occupazione potesse ritenersi in re ipsa senza prova puntuale di ogni sua componente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, ritenendo fondato il vizio di violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva tratto dall'ammisssione del pagamento di somme fino al 1998, qualificato dalla parte come adempiuto per ragioni morali e sociali, l'esistenza di un vero e proprio vincolo contrattuale, andando oltre il contenuto della difesa svolta. La Cassazione ha osservato che da tale ammissione non poteva desumersi, senza un'inammissibile forzatura, un'obbligazione civile di fonte contrattuale e con il medesimo contenuto economico. Ha inoltre rilevato che la sentenza impugnata era internamente incoerente, oscillando tra la qualificazione contrattuale del rapporto e quella indennitaria derivante dalla comunione, a seconda dell'avvenuto pagamento. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale e i due motivi del ricorso principale, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
evocato nel ricorso principale come norma sulla responsabilità per inadempimento, ma non decisivo per l'accoglimento, che è stato fondato sul vizio di cui all'art. 115 c.p.c.
richiamato nel ricorso principale in tema di risarcimento del danno, senza una specifica statuizione di accoglimento su tale profilo.
richiamato nel ricorso principale per contestare la quantificazione dell'indennizzo rispetto al diritto di proprietà.
dedotto nel ricorso principale per lamentare ultrapetizione o difformità rispetto alle contestazioni in causa, ma non accolto espressamente.
la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse violato la regola di giudizio desumendo un vincolo contrattuale da un'ammissione limitata al pagamento per doveri morali e sociali, attribuendole un significato eccedente il suo contenuto.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono rimaste assorbite o non accolte.
richiamato dai ricorrenti incidentali per qualificare i pagamenti come adempimenti di doveri morali e sociali, qualificazione valorizzata dalla Corte nel ritenere non desumibile un'obbligazione contrattuale.
Massime di principio
- Ai fini della decisione, il giudice di merito non può attribuire a una dichiarazione difensiva o a un'ammissione un significato più ampio e diverso da quello effettivamente espresso dalla parte, se ciò comporta la trasformazione di un fatto ammesso in un diverso e più gravoso assetto giuridico non allegato.
- La prova o l'ammissione dell'avvenuto versamento di somme per ragioni morali o sociali non consente, da sola, di desumere l'esistenza di un contratto o di un'obbligazione civile corrispondente, occorrendo una base fattuale univoca e compatibile con tale qualificazione.
- Quando la motivazione del giudice di merito è internamente incoerente e oscilla tra qualificazioni giuridiche incompatibili del rapporto, la decisione è censurabile in cassazione per violazione delle regole di valutazione delle allegazioni e delle prove.
- Se un motivo di ricorso investe il fondamento della pretesa riconosciuta in sentenza, i motivi logicamente successivi restano assorbiti in caso di accoglimento del primo.
- La domanda di ristoro per occupazione illegittima di un bene comune o ereditario deve essere sorretta da una corretta individuazione del titolo del godimento e della sua eventuale cessazione; non è consentito ricostruire ex post un obbligo contrattuale partendo dal solo dato storico di pagamenti pregressi.
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