Cassazione Penale, Ordinanza n. 15648/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. Non vi è stato esame nel merito del motivo relativo all'art. 129 c.p.p., poiché la doglianza era estranea ai limiti oggettivi di ricorribilità previsti per il patteggiamento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena concordata per più reati. Il ricorso conteneva un unico motivo, diretto a denunciare la violazione della regola di giudizio di cui all'art. 129 c.p.p. in relazione al capo C, relativo al reato di resistenza o altro fatto di cui all'art. 340 c.p. Tuttavia, la censura è stata ritenuta proposta fuori dai casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., norma che delimita l'ammissibilità delle impugnazioni contro la sentenza di patteggiamento.
Norme richiamate
La sentenza impugnata era una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti, cioè un patteggiamento.
La regola di immediata declaratoria delle cause di non punibilità è stata evocata dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione nei limiti del caso di specie.
L'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento è ammissibile solo nei casi tassativamente previsti; la doglianza proposta è stata giudicata fuori da tali casi.
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza formalità di procedura.
Circostanza aggravante richiamata nei capi di imputazione definita con patteggiamento.
Contestato come continuazione tra i reati del capo A.
Contestato quale norma sul concorso di persone nei fatti di cui ai capi A, B e C.
Reato contestato al capo A.
Reato contestato al capo B.
Aggravante/elemento del capo B relativo a lesioni.
Aggravante contestata al capo B.
Reato contestato al capo C, evocato nel motivo di ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; al di fuori di tali limiti, la censura è inammissibile.
- Quando il ricorso avverso il patteggiamento deduce violazioni estranee all'ambito dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., la Corte non procede all'esame nel merito e dichiara l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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