Cassazione Penale, Ordinanza n. 00874/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che la decisione di merito si basasse su una valutazione errata del compendio probatorio e su un travisamento dei fatti, riproponendo censure già svolte in appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, alla determinazione della pena, contestando la conferma del trattamento sanzionatorio operata in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché privo di specificità, essendo una mera reiterazione delle doglianze già respinte in appello, e perché volto in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, richiamando i principi secondo cui il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato anche solo con l'assenza di elementi positivi e con i precedenti penali, senza necessità di confutare analiticamente ogni dato favorevole, e osservando che anche la quantificazione della pena era stata adeguatamente giustificata dal giudice di merito. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il reato oggetto di contestazione, rispetto al quale la Corte di merito aveva ritenuto integrati gli elementi costitutivi e la Cassazione ha giudicato inammissibili le censure che miravano a rivalutarne il fatto.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi e sui precedenti penali, senza necessità di esaminare in modo analitico tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti.
Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura del materiale probatorio o nella richiesta di rivalutazione del merito non sono ammissibili in cassazione; il vizio di motivazione non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto.
In caso di declaratoria di inammissibilità il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure meramente reiterative di quelle già esaminate e disattese dal giudice di appello: il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere usato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione storica dei fatti; il travisamento della prova rileva solo come verifica della coerenza logica della motivazione, non come strumento di merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi negativi o l'assenza di elementi positivi ritenuti decisivi, senza dover prendere in esame puntualmente ogni singola circostanza favorevole allegata dalle parti.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se sorretta da arbitrarietà o illogicità manifesta; non è ammessa una richiesta di nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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