Cassazione Civile, Ordinanza n. 29220/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da un episodio avvenuto durante la crisi coniugale tra le parti: la resistente, rincasando e trovando il ricorrente a cena in compagnia di un'altra donna, gli avrebbe rivolto la frase "vai a cagare". Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per lesione dell'onore e della reputazione. In primo grado la domanda è stata respinta; il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'appello, ritenendo da un lato che l'espressione, nel concreto contesto di forte attrito tra i coniugi, avesse scarsa portata offensiva e, dall'altro, che comunque non fosse provato alcun pregiudizio non patrimoniale conseguenza della frase. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112, 167 e 183 c.p.c. e vizio motivazionale per avere il Tribunale applicato d'ufficio l'esimente della provocazione ex art. 4 d.lgs. 7/2016, nonostante non fosse stata tempestivamente richiesta dalla resistente; 2) violazione degli artt. 112, 324, 342 c.p.c. e 2909 c.c. per avere il Tribunale inciso su un asserito giudicato interno relativo all'offensività, antigiuridicità e illiceità delle espressioni; 3) violazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c. per aver valorizzato in appello un documento che sarebbe stato espulso dal giudizio di primo grado; 4) violazione di varie norme processuali per essersi il Tribunale discostato da precedenti di merito e di legittimità che avrebbero qualificato come ingiuriosa la frase. La resistente non ha svolto difese con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata si reggeva comunque su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, non attaccata specificamente dal ricorrente: l'assenza di un danno non patrimoniale risarcibile, poiché il pregiudizio all'onore e alla reputazione non è in re ipsa e deve essere allegato e provato anche per presunzioni. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in materia di responsabilità aquiliana, il danno-conseguenza non si identifica con la mera lesione dell'interesse protetto e il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censuri tutte le rationes decidendi autonome che sorreggono la decisione. Ha inoltre escluso la formazione di un giudicato interno ostativo alla rivalutazione della questione. Non vi è stata statuizione sulle spese, perché la resistente non ha svolto rituale attività difensiva. È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica i vizi dedotti in ricorso, ma la Corte ritiene inammissibile il ricorso perché non investe una ratio decidendi autonoma e sufficiente della sentenza impugnata.
richiamato dal ricorrente per lamentare extrapetizione; la Corte non accoglie la doglianza perché il rigetto si fonda su altra ratio autonoma non censurata.
richiamato dal ricorrente per sostenere la mancata tempestiva allegazione dell'esimente; la censura non supera il rilievo di inammissibilità.
richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non incide sull'esito per mancata attivazione della censura sulla ratio decisiva.
invocato per il preteso giudicato interno; la Corte afferma che non si era formato giudicato ostativo sulla questione rilevante.
richiamato nel secondo motivo; la Corte ribadisce che l'appello aveva riaperto la questione dell'illecito civile.
richiamato per il giudicato sostanziale; la Corte esclude che operasse sul punto nei termini prospettati dal ricorrente.
dedotto per la produzione in appello di un documento; la censura non è decisiva rispetto alla ratio sull'assenza di danno-conseguenza.
richiamato nel quarto motivo; non impedisce la declaratoria di inammissibilità per omessa censura di una ratio autonoma.
richiamato nel quarto motivo; non rileva ai fini della decisione adottata.
richiamato nel quarto motivo; non costituisce base decisiva della pronuncia.
richiamato nel quarto motivo; non assume rilievo autonomo nella motivazione decisoria.
richiamato nel quarto motivo insieme all'art. 143 disp. att. c.p.c.; non incide sull'esito.
richiamato nel quarto motivo; nessun effetto decisivo nella ratio della Corte.
comma 1, lett. a; comma 3
citato con riferimento alla sanzione pecuniaria civile e all'esimente della provocazione; la Corte non decide nel merito sull'operatività dell'esimente perché il ricorso è inammissibile per altra ratio autonoma non censurata.
richiamato quale norma cardine della responsabilità aquiliana; il danno risarcibile è il danno-conseguenza e non la mera lesione dell'interesse.
richiamato per la causalità giuridica e per la nozione di danno-conseguenza nella responsabilità risarcitoria.
richiamato in relazione ai criteri di causalità giuridica e alla disciplina del risarcimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002; richiamata nel dispositivo.
Massime di principio
- In materia di responsabilità civile per lesione dell'onore e della reputazione, il danno non patrimoniale non è in re ipsa: il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli della lesione, anche mediante presunzioni.
- La mera affermazione dell'illiceità o dell'offensività dell'espressione non basta, da sola, a fondare il diritto al risarcimento se non è dimostrato un effettivo danno-conseguenza.
- Nel sistema dell'art. 2043 c.c. il danno risarcibile coincide con le conseguenze della lesione e non con la lesione in sé; la distinzione tra causalità materiale e causalità giuridica resta centrale nella responsabilità aquiliana.
- Il giudicato interno non si forma sul singolo fatto isolato, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; se l'impugnazione investe uno degli elementi decisivi della statuizione, la questione può riaprirsi nella sua interezza.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non censura tutte le rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggere la decisione impugnata.
- La produzione o il richiamo di un precedente documento in appello non assume rilievo decisivo se la sentenza di merito si fonda comunque su una diversa e autonoma ragione non specificamente impugnata.
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