Cassazione Civile, Ordinanza n. 03170/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto il suo appello principale avverso la decisione di primo grado, in una controversia avente a oggetto due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2012. Gli avvisi avevano disconosciuto la deducibilità di costi di sponsorizzazione e la detraibilità dell’IVA con riferimento a due contratti stipulati con soggetti terzi, recuperando IVA e addizionale IRES c.d. Robin tax ex art. 81, d.l. n. 122/2008. L’Agenzia delle Entrate aveva resistito con controricorso e aveva anche proposto ricorso incidentale limitatamente alla parte della decisione che le era stata sfavorevole in punto IRES. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha poi chiesto la declaratoria di estinzione del processo, avendo presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente ai sensi della l. n. 197/2022 e avendo versato quanto dovuto, con conseguente richiesta di cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e del deposito della relativa documentazione, ritenendo integrati i presupposti previsti dall’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197/2022. Di conseguenza ha dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è applicabile in caso di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, comma 197, l. 29 dicembre 2022 n. 197
«le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»
Il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento entro il termine previsto consente di ottenere la sospensione del processo e rende attivabile la definizione agevolata della lite pendente.
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022 n. 197
«Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione»
Quando risulta documentato il deposito richiesto dal comma 197, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
art. 1, comma 198, l. 29 dicembre 2022 n. 197
“Le spese rimangono a carico della parte che le ha anticipate”
La definizione agevolata comporta che ciascuna parte sopporti le spese da essa anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato perché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non è estensibile in via analogica all’estinzione per definizione agevolata.
Massime di principio
- Nelle controversie definibili ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata delle liti pendenti, il deposito della domanda di definizione e della prova del pagamento degli importi dovuti impone la declaratoria di estinzione del processo.
- La cessazione della materia del contendere, derivante dalla definizione agevolata della lite, preclude ogni ulteriore pronuncia sul merito delle impugnazioni principali e incidentali.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge e non può essere esteso analogicamente ai casi di estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
- In presenza di definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
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