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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27628/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione in base a crediti iscritti a ruolo dal Ministero dello sviluppo economico. Il tribunale ha rigettato l'opposizione qualificandola come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; la corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'appello. Il ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza di primo grado con due motivi, deducendo in sostanza che, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello, la sentenza di primo grado sarebbe stata comunque ricorribile per cassazione nel termine breve decorrente dalla comunicazione della decisione di secondo grado. La Corte rileva però che il ricorso non contiene un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la comprensione della vicenda, non indica i motivi dell'appello né le ragioni dell'inammissibilità pronunciata dalla corte territoriale, e non precisa nemmeno gli atti rilevanti tra i documenti allegati. Inoltre osserva che, poiché il giudice di primo grado aveva qualificato la domanda come opposizione ex art. 617 c.p.c., il mezzo di impugnazione corretto non era l'appello ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; pertanto l'erronea proposizione dell'appello, seguito da un ricorso tardivo oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., non poteva rimettere in termini il ricorrente, con formazione del giudicato sulla decisione di primo grado.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Lo fa per due autonome ragioni: da un lato, per violazione del requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non espone in modo sufficiente fatti, motivi di appello e contenuto dell'ordinanza di inammissibilità; dall'altro, perché la sentenza di primo grado, essendo stata qualificata dal giudice come pronuncia su opposizione agli atti esecutivi, era impugnabile solo con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. e non con appello. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato dopo la scadenza del termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c., si è formato il giudicato sulla sentenza di primo grado. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati. È altresì dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti sufficiente a consentire alla Corte una chiara e completa cognizione della controversia, senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti del fascicolo.

  • art. 617 c.p.c.

    La domanda proposta davanti al giudice di primo grado è stata qualificata come opposizione agli atti esecutivi.

  • art. 348 bis c.p.c.

    Richiamato in via ipotetica come possibile base della declaratoria di inammissibilità dell'appello.

  • art. 348 ter, comma 3, c.p.c.

    Nel caso di appello dichiarato inammissibile, può aprirsi la via del ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado solo se ne ricorrono i presupposti processuali e nei limiti temporali previsti.

  • art. 111 Cost.

    Per la sentenza di primo grado qualificata come opposizione agli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione corretto è il ricorso straordinario per cassazione, non l'appello.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Trattandosi di giudizio iniziato nel 2019 e sentenza non notificata, il termine lungo per impugnare era di sei mesi dalla pubblicazione; decorso tale termine, la sentenza passa in giudicato.

  • artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.

    Norme richiamate per la trattazione in camera di consiglio in quanto il ricorso appariva destinato all'inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è un requisito di contenuto-forma essenziale: deve consentire alla Corte di comprendere, senza integrazioni esterne, la vicenda sostanziale e processuale, le difese delle parti e il decisum impugnato.
  • Quando la sentenza di primo grado è stata qualificata dal giudice come opposizione agli atti esecutivi, il mezzo di impugnazione si determina in base a tale qualificazione giudiziale, anche se eventualmente errata, e non alla diversa qualificazione prospettata dalle parti.
  • Se contro una sentenza non appellabile viene proposto erroneamente appello, la successiva dichiarazione di inammissibilità dell'appello non rimette in termini per proporre il diverso rimedio corretto oltre il termine lungo di impugnazione, con conseguente formazione del giudicato.
  • Nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di primo grado dopo una declaratoria di inammissibilità dell'appello, occorre indicare espressamente i motivi di appello e la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità, quando si intenda far valere l'assenza di giudicato interno sulle questioni già devolute al giudice del gravame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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