Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34512/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente denunciava che la I Sezione della Corte di Cassazione aveva omesso di valutare i motivi indicati ai punti 1.6 e 1.7 dell'originario ricorso per cassazione e una memoria difensiva del 16/06/2023. In particolare si censurava un presunto travisamento di prova relativo a un'intercettazione ambientale del 2 gennaio 2016: la Corte avrebbe riportato una frase attribuita al Lauria senza il punto interrogativo trasformandone il senso (da domanda ad affermazione) e ciò avrebbe ingenerato l'erronea deduzione dell'interesse diretto di Lauria in un progetto estorsivo. Si contestava inoltre l'incerta riconducibilità di due frasi alla voce del Lauria, stando ad attribuzioni divergenti fatte dai militari dei ROS di Catania e di Palermo, e si chiedeva che fosse disposto il riascolto della traccia, una perizia fonica ai sensi dell'art. 603 c.p.p. o l'audizione dei verbalizzanti per chiarire la paternità delle frasi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. ritenendolo infondato. Ha motivato che l'omessa replica puntuale a singole doglianze non configura automaticamente errore di fatto quando le doglianze non siano decisive o siano incompatibili con la struttura logica della decisione: la Corte ha valutato come centrale e decisiva la presenza e la partecipazione di Lauria agli incontri di gennaio 2016, fatto storico che, unitamente al contenuto complessivo delle conversazioni, dava prova della sua appartenenza al sodalizio. Pertanto la presunta alterazione del senso di una singola frase o la dubbia attribuzione vocale non erano tali da compromettere il nucleo essenziale della decisione. La Corte ha inoltre escluso che vi sia stata una svista materiale nell'omessa considerazione della memoria difensiva. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma relativa al reato di associazione di tipo mafioso: il reato contestato all'imputato su cui è fondato il giudizio di responsabilità.

  • art. 625‑bis cod. proc. pen.

    Regola il ricorso straordinario per errore di fatto: secondo la Corte non è esperibile per ricostruzioni valutative o perplessità interpretative non riconducibili a una svista percettiva oggettiva; il ricorrente deve dimostrare che l'omesso esame riguardava elementi decisivi e che l'omissione derivava da errore di percezione.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Prevede l'uso di perizie tecniche (es. perizia fonica) per accertamenti; la difesa ne aveva chiesto l'impiego, ma la Corte ha ritenuto che la questione prospettata non fosse tale da rendere decisiva l'adozione di tale mezzo rispetto al quadro probatorio complessivo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali all'enunciazione dei motivi di ricorso: il ricorso straordinario era stato presentato nei termini richiesti, ma la Corte ha valutato il merito delle censure nei limiti consentiti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente: la Corte ha applicato questa disposizione condannando Lauria al pagamento delle spese e alla rifusione delle spese delle parti civili.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625‑bis c.p.p.) è ammissibile solo per vere e proprie sviste percettive o errori di fatto oggettivamente dimostrabili; non vale per divergenze interpretative o valutazioni di merito compiute legittimamente dai giudici.
  • Se la decisione di merito si fonda su un nucleo di fatti robusto (es. la presenza e partecipazione dell'imputato a incontri rilevanti), la contestazione di singole frasi o la diversa punteggiatura non è di norma sufficiente a disarticolare l'impianto probatorio e ottenere l'annullamento.
  • La mancata analisi di una memoria difensiva rileva come errore di fatto solo se si configura come evidente svista materiale: occorre dimostrare che la sua presa in considerazione avrebbe inevitabilmente mutato l'esito del giudizio.
  • Richieste probatorie aggiuntive (riascolto, perizia fonica, audizione verbalizzanti) devono essere prospettate come essenziali e decisive; se il quadro probatorio complessivo è ritenuto già idoneo dai giudici, tali richieste possono risultare superflue.
  • In sede di impugnazione è fondamentale dimostrare la decisività dell'elemento censurato rispetto al nucleo probatorio che ha sorretto la condanna; altrimenti la Corte riterrà le critiche meramente rivalutative e inammissibili o infondate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.