Sentenza n. 2359/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento di reiezione dell'Inps di Milano n. 490090611354 del 24 settembre 2021, della domanda di concessione dell'integrazione salariale (C.I.G.) presentata dalla ricorrente in data 20 luglio 2021 n. INPS 4900.20.07.2021.1273764 per il periodo dal 5 luglio 2021 al 15 agosto 2021 e del provvedimento di reiezione dell'Inps di Milano n. 490090611355 del 24 settembre 2021 della domanda di concessione dell'integrazione salariale (C.I.G.) presentata dalla ricorrente in data 20 luglio 2021 n. INPS 4900.20.07.2021.1273845 per il periodo dal 5 luglio 2021 al 15 agosto 2021 (oggetto di distinti ricorsi gerarchici ex art. 17 d.lgs. n. 148/2015 dinanzi al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee presso la Direzione Generale Inps di Milano del 22 ottobre 2022); nonché del provvedimento del Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee presso la Direzione Generale Inps di Milano del 18 febbraio 2022, notificato in pari data, di rigetto per inammissibilità del ricorso gerarchico ex art. 17 d.lgs. n. 148/2015 proposto avverso i provvedimenti di reiezione n. 490090625422 e 490090625424, datati 15 dicembre 2021, delle domande di concessione dell'integrazione salariale (C.I.G.) presentate dalla ricorrente, rispettivamente, in data 14 settembre 2021 n. INPS 4900.14/09/2021.1494228 e in data 15 settembre 2021 n. INPS 4900.15/09/2021.1499280 per il periodo dal 30 agosto 2021 al 17 ottobre 2021; nonché per la declaratoria della concessione della richiesta integrazione salariale (C.I.G.) per i suddetti periodi, con ammissione al pagamento diretto delle spettanze rivenienti dal predetto accoglimento a carico dell'I.N.P.S.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi INPS di concessione della CIGO per crisi temporanea di mercato e provvedimento di inammissibilità del ricorso gerarchico ex art. 17 d.lgs. n. 148/2015
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato due dinieghi del 24 settembre 2021 relativi alle domande di CIGO per il periodo dal 5 luglio al 15 agosto 2021, deducendo che l'INPS non avrebbe potuto respingerle per la mancata allegazione delle ricevute PEC attestanti la consegna delle comunicazioni alle rappresentanze sindacali. Ha inoltre impugnato il provvedimento del 18 febbraio 2022 con cui l'INPS aveva dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso gerarchico ex art. 17 d.lgs. n. 148/2015 contro i dinieghi del 15 dicembre 2021 relativi alle domande di CIGO per il periodo dal 30 agosto al 17 ottobre 2021. La ricorrente contestava sia il computo del termine, sostenendo che la notificazione dei dinieghi fosse avvenuta domenica 19 dicembre 2021 alle ore 3:00, sia la valutazione dell'INPS circa l'insufficienza della documentazione prodotta per dimostrare la crisi temporanea di mercato e il nesso con la riduzione dell'attività aziendale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la parte del ricorso relativa ai dinieghi del 24 settembre 2021, poiché tali atti erano stati annullati in autotutela dall'INPS e sostituiti da nuovi provvedimenti del 13 ottobre 2022, autonomamente impugnati dalla società in altro giudizio. Ha respinto la parte relativa al provvedimento di inammissibilità del 18 febbraio 2022. Ai sensi dell'art. 17 d.lgs. n. 148/2015, il ricorso al Comitato deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione dell'INPS. I dinieghi del 15 dicembre 2021 si erano perfezionati il 19 dicembre 2021; il ricorso gerarchico era stato presentato il 18 febbraio 2022. Anche applicando la prassi amministrativa più favorevole di ammettere ricorsi presentati oltre i trenta giorni purché entro il termine per impugnare gli atti davanti al TAR, il termine giudiziale scadeva il 17 febbraio 2022. Il differimento previsto per la scadenza coincidente con un giorno festivo opera sul dies ad quem e non sul dies a quo, sicché il ricorso del 18 febbraio era tardivo. Ne conseguiva l'inammissibilità delle ulteriori censure contro i dinieghi del 15 dicembre 2021, ormai divenuti inoppugnabili. Spese compensate.
Norme richiamate
entro trenta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS
Il ricorso al Comitato amministratore contro i provvedimenti dell'INPS deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione; nel caso concreto il termine non era rispettato.
Individua il Comitato al quale deve essere proposto il ricorso previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 148/2015.
Il TAR ne ha considerato l'applicabilità ai fini del perfezionamento della notificazione dei provvedimenti del 15 dicembre 2021, ritenuto avvenuto il 19 dicembre 2021.
dies a quo non computatur
Il giorno iniziale non si computa nel termine; il termine per impugnare i dinieghi scadeva il 17 febbraio 2022.
Lo spostamento al primo giorno non festivo riguarda il dies ad quem quando il giorno di scadenza è festivo, non il dies a quo; i giorni festivi si computano nel decorso del termine.
Il Collegio ha avvisato le parti della possibile rilevanza della sopravvenuta carenza di interesse derivante dall'annullamento in autotutela degli atti impugnati.
Massime di principio
- Il ricorso gerarchico previsto dall'art. 17 d.lgs. n. 148/2015 contro i provvedimenti dell'INPS deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
- Nel computo dei termini processuali il dies a quo non si computa, mentre la proroga al primo giorno non festivo opera soltanto quando il dies ad quem, cioè il giorno di scadenza, cada in giorno festivo; i giorni festivi intermedi restano computabili.
- La sopravvenuta sostituzione o annullamento in autotutela dell'atto impugnato, accompagnata dall'impugnazione dei nuovi provvedimenti in un distinto giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originario.
- La tardività del ricorso gerarchico, anche rispetto al termine giudiziale applicato secondo la prassi amministrativa più favorevole, rende inammissibile il gravame e preclude l'esame delle censure rivolte contro il provvedimento presupposto ormai divenuto inoppugnabile.
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