Cassazione Civile, Ordinanza n. 02379/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
Un professionista aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento di una società sportiva per i compensi maturati nello svolgimento dell'incarico di sindaco, invocando il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. Il curatore aveva però opposto l'inadempimento ai doveri connessi alla carica, sostenendo che il sindaco aveva tollerato la prosecuzione dell'attività in assenza di continuità aziendale e in situazione di conclamata insolvenza, senza attivarsi con le segnalazioni e i rimedi doverosi, neppure mediante ricorso ex art. 2409 c.c. Il tribunale aveva respinto l'opposizione all'esclusione del credito, valorizzando documenti e verbali societari dai quali emergeva la consapevolezza della crisi e l'inerzia del sindaco. In cassazione il professionista articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 1460 e 1243 c.c., sostenendo che il tribunale avesse impropriamente trasformato l'eccezione di inadempimento in una sorta di compensazione giudiziale estintiva del credito; 2) violazione degli artt. 1460, 1176, 2403 e 2407 c.c., per difetto di nesso causale tra la condotta contestata e il danno, anche considerando che la nomina era avvenuta già in una situazione di crisi; 3) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata valutata l'attività concretamente svolta e la documentazione depositata a dimostrazione della diligenza nell'esecuzione del mandato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l'eccezione di inadempimento può essere opposta anche in sede di accertamento del passivo al professionista che abbia violato i doveri di diligenza inerenti al suo incarico, purché sia specifica quanto ai comportamenti negligenti addebitati e alla doverosità della condotta omessa. Ha precisato che tale eccezione non produce un effetto estintivo del credito, ma incide sulla sola esigibilità del compenso ex art. 1460 c.c. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la deduzione di una condotta specifica e negligente sia sufficiente a paralizzare la pretesa al compenso e che, per effetto dell'eccezione, la prova a carico della curatela si estenda ai fatti costitutivi della deviazione dalla condotta esigibile, non anche alla dimostrazione del danno concretamente patito dalla società; è sufficiente la potenzialità dannosa della condotta. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova, senza individuare un fatto storico decisivo omesso. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
privilegio per i compensi professionali
è richiamato come titolo di privilegio invocato dal professionista per l'ammissione al passivo
l'eccezione di inadempimento può essere opposta anche al professionista e incide sulla sola esigibilità del compenso, non sull'estinzione dell'obbligazione
la Corte esclude che la decisione implichi una compensazione giudiziale impropria tra credito professionale e preteso controcredito risarcitorio
richiamato in relazione al parametro di diligenza nell'adempimento del mandato professionale
richiamato quanto ai doveri di vigilanza del sindaco sulla gestione sociale
richiamato quanto alla responsabilità del sindaco per omessa vigilanza e mancata attivazione
richiamato come rimedio che il sindaco avrebbe dovuto valutare o attivare in presenza di gravi irregolarità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene disposto il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Cass. Sez. 2 n. 25894-16
richiamata per affermare che l'eccezione di inadempimento incide sull'esigibilità del credito
Cass. Sez. 2 n. 11304-12
richiamata per il medesimo principio sull'operatività dell'art. 1460 c.c.
Cass. Sez. U n. 8053-14
richiamata in tema di omesso esame di un fatto storico decisivo e limiti del sindacato di legittimità
Massime di principio
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può essere opposta anche in sede di accertamento del passivo fallimentare al professionista che richieda il compenso, purché la curatela alleghi specificamente i comportamenti negligenti e la doverosità delle condotte omesse.
- L'eccezione di inadempimento non estingue il credito per compenso, ma ne sospende o esclude l'esigibilità finché perdura l'inadempimento della controparte.
- Quando l'inadempimento contestato riguarda i doveri di vigilanza del sindaco, la prova a carico della curatela deve investire i fatti che integrano la deviazione dalla condotta esigibile; non è necessario provare anche il danno concretamente subito dalla società, essendo sufficiente la potenzialità dannosa della condotta.
- La preesistenza di una crisi societaria al momento della nomina del sindaco non esonera dall'obbligo di immediata attivazione e vigilanza, ma può anzi rafforzare la necessità di intervento tempestivo.
- In sede di legittimità, il motivo che mira solo a una diversa valutazione delle prove e del merito è inammissibile se non individua un fatto storico decisivo effettivamente omesso dalla motivazione.
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