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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06116/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava la revoca della sospensione del procedimento e della messa alla prova disposta dal Tribunale di Napoli, sostenendo che il provvedimento fosse illegittimo per violazione degli artt. 168-bis e 168-quater c.p.: la revoca può fondarsi solo su ipotesi tassative (grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni, rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità, oppure commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole). Il difensore rilevava che l'arresto che aveva determinato lo stato detentivo riguardava fatti commessi fino a maggio 2024, dunque anteriori all'ordinanza di sospensione, e che l'attestazione dell'UEPE non documentava violazioni delle prescrizioni durante il periodo di messa alla prova. Inoltre si censurava la mancata motivazione del giudice e l'assunto per cui lo stato detentivo sarebbe ontologicamente incompatibile con la messa alla prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Napoli per mancanza di motivazione sufficiente sulla sussistenza dei presupposti di revoca previsti dall'art. 168-quater c.p. La Corte ha chiarito che: a) ai fini della revoca per commissione di un nuovo reato, rileva solo la condotta posta in essere dopo l'ordinanza di sospensione (art. 464-quater c.p.p.); reati antecedenti alla sospensione non possono costituire automatica causa di revoca; b) lo stato detentivo non è di per sé ontologicamente incompatibile con la messa alla prova: occorre un esame concreto sulla possibilità di armonizzare prescrizioni e misure; c) il Tribunale doveva motivare adeguatamente il giudizio prognostico e confrontarsi con le argomentazioni difensive. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e trasmesso gli atti al Tribunale di Napoli per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 612, comma 2, cod. pen.

    art. 612, comma 2, cod.pen.

    Indica il reato per cui era originariamente imputato De Filippo; non è centrale nella motivazione della revoca ma contestato nell'ambito del procedimento principale.

  • art. 168-bis cod. pen.

    Norma che disciplina la messa alla prova (ammissione al beneficio). La Corte ricorda che l'ammissione comporta una valutazione prognostica della rieducazione e dell'inserimento sociale del beneficiario, secondo i parametri dell'art. 133 c.p.

  • art. 168-quater cod. pen.

    art. 168-quater, comma primo, n. 2), cod. pen.

    Stabilisce le cause di revoca della messa alla prova: grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni, rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità, o commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole. La Corte ha interpretato che la rilevanza della commissione di un nuovo reato inizia solo dal momento dell'ordinanza di sospensione e non per fatti anteriori.

  • art. 164-quater cod. pen.

    Citato dal difensore come norma il cui dettato sarebbe stato violato in ordine alla motivazione; nella decisione la Corte non fonda la pronuncia su questa norma ma evidenzia la generale obbligatorietà della motivazione in caso di revoca.

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    art. 464-quater cod. proc. pen.

    Dispone l'ordinanza di sospensione e l'effetto temporale dal quale comincia il periodo di prova; la Corte ricorda che il periodo rilevante per eventuali fatti ostativi alla prosecuzione della prova decorre dall'ordinanza di sospensione stessa.

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    art. 464 octies cod. proc. pen.

    Regola la fase subprocedimentale instaurata in caso di sopravvenuti elementi rilevanti (es. arresto): prevede il contraddittorio per valutare l'eventuale revoca del beneficio; la Corte ha richiamato questa fase quale contesto procedurale corretto.

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    art. 464-septies cod. proc. pen.

    Norma citata per prospettare i termini processuali collegati alla sospensione; la giurisprudenza citata dalla Corte esclude la revoca automatica se il reato pregiudicante è commesso dopo il termine del periodo di prova ma prima della scadenza della sospensione, salvo motivazione adeguata.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena e per valutare la personalità e la prognosi di recidiva dell'imputato; è richiamato quale parametro orientativo per il giudizio prognostico necessario alla valutazione dell'ammissibilità e della prosecuzione della messa alla prova.

Massime di principio

  • La revoca della messa alla prova per "commissione di nuovo reato" può essere disposta solo se il fatto è commesso nel periodo successivo all'ordinanza di sospensione: reati anteriori alla sospensione non giustificano automaticamente la revoca.
  • Lo stato detentivo non è di per sé incompatibile con la messa alla prova: il giudice deve valutare concretamente la possibilità di armonizzare le prescrizioni del programma con la misura detentiva e motivare tale valutazione.
  • Il giudice che revoca la sospensione deve fornire una motivazione specifica e adeguata, confrontandosi con le argomentazioni difensive e spiegando il percorso logico che ha condotto alla revoca; la mancanza di motivazione comporta annullamento.
  • La fase subprocedimentale prevista dall'art. 464-octies c.p.p. impone il contraddittorio per decidere sulla revoca; la Procura può chiedere la revoca ma compete al giudice motivare la decisione alla luce delle norme e degli elementi probatori.
  • Nella valutazione della prosecuzione della messa alla prova il giudice deve svolgere un giudizio prognostico basato sui criteri dell'art. 133 c.p.: modalità della condotta, personalità dell'imputato e probabilità di astenersi da future condotte criminose.

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