Sentenza del 03/10/2018 n. 23996 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava, per il 2003, la deduzione di costi e la detrazione IVA relativi a una fattura emessa da ICC per Euro 23.800.000,00 oltre IVA, ritenuta riferita a operazioni oggettivamente inesistenti, nonché la contabilizzazione di un finanziamento infruttifero dei soci di Euro 7.000.000,00 non documentato. Per il 2004 contestava ricavi non dichiarati, sopravvenienze attive non contabilizzate e irregolarità nella valorizzazione delle rimanenze. La contribuente deduceva la duplicazione dell'imposizione, la reale esistenza delle operazioni e delle passività e l'infondatezza dei recuperi. In Cassazione lamentava, tra l'altro, l'omessa valutazione di dichiarazioni di terzi e di una sentenza penale assolutoria, nonché vizi della motivazione sulla passività, sull'IVA e sulle rimanenze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso, rilevando che la sentenza penale assolutoria non era irrevocabile e, comunque, non produce automaticamente effetti vincolanti nel processo tributario. Ha inoltre evidenziato la genericità e il difetto di autosufficienza delle censure, poiché la contribuente non aveva indicato né riprodotto adeguatamente le prove e gli atti su cui fondava le doglianze. Tuttavia, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla necessità di applicare lo ius superveniens previsto dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, rinviando alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia
Il vizio di motivazione deve riguardare un fatto storico decisivo e deve essere dedotto in modo specifico; non può essere utilizzato per contestare genericamente valutazioni giuridiche o la ricostruzione complessiva della causa.
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti sui quali il ricorso si fonda
Il ricorrente per cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, la loro collocazione processuale e il contenuto necessario a consentire alla Corte il controllo della censura.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale
Il processo tributario presenta regole probatorie proprie e ammette anche presunzioni semplici; perciò una sentenza penale, anche assolutoria, non vincola automaticamente il giudice tributario.
Disciplina il deposito di memorie illustrative in Cassazione; la memoria non può colmare integralmente le carenze di allegazione e specificità del ricorso originario.
D.L. n. 16 del 2012, art. 8, commi 2 e 3, convertito nella L. n. 44 del 2012
i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese
La disciplina, applicabile retroattivamente, evita che il contribuente subisca una doppia imposizione quando, a fronte del disconoscimento di costi relativi a operazioni inesistenti, vengano tassati anche ricavi o componenti positivi direttamente correlati. Il contribuente deve però provare la fittizietà anche dei componenti positivi; resta applicabile la sanzione amministrativa.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'assoluzione penale non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento fiscale: i due giudizi sono autonomi e il giudice tributario può fondarsi su presunzioni e indizi sufficienti ai fini fiscali, anche se non sufficienti per una condanna penale.
- Un ricorso per Cassazione deve indicare in modo puntuale gli atti, i documenti, le dichiarazioni e le prove invocate, riportandone il contenuto essenziale e la collocazione processuale; censure generiche o non autosufficienti sono dichiarate inammissibili.
- Il vizio di motivazione non consente di ottenere una nuova valutazione generale dei fatti o delle prove, ma richiede l'individuazione di uno specifico fatto storico decisivo che il giudice abbia omesso o esaminato in modo logicamente insufficiente.
- Quando viene disconosciuta la deduzione di costi per operazioni oggettivamente inesistenti, occorre verificare anche l'eventuale correlato recupero di componenti positivi, per evitare una duplicazione impositiva secondo la disciplina retroattiva del D.L. n. 16 del 2012.
- La cassazione con rinvio non equivale alla vittoria definitiva del contribuente: comporta una nuova decisione del giudice di merito limitatamente ai profili indicati dalla Corte, con possibile conferma o modifica dell'imposizione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 638 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 644 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1727 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 3 ott 2018Sentenza del 03/10/2018 n. 1728 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →