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Ordinanza

Ordinanza n. 164/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia e rigetto dell'istanza di iscrizione nella White List della Prefettura di Ferrara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento prefettizio del 25 marzo 2026 con cui è stata ritenuta sussistente, ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. n. 159/2011, una situazione di pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata, con conseguente rigetto dell'iscrizione nella White List e comunicazione degli effetti interdittivi antimafia. Sono stati impugnati anche gli atti procedimentali e istruttori presupposti, tra cui la comunicazione di avvio del procedimento di diniego, il verbale di audizione del Gruppo Interforze Antimafia, il relativo parere e la nota della Struttura per la Prevenzione Antimafia. La ricorrente ha contestato, in particolare, l'insufficiente valorizzazione delle proprie difese e della documentazione prodotta, nonché gli ulteriori atti e risultanze posti a fondamento della valutazione prefettizia, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non sussistenti i presupposti per la sospensione. Ha qualificato l'informazione interdittiva come provvedimento preventivo e prognostico, fondato su una valutazione probabilistica sorretta da indizi precisi e concordanti. In sede di esame sommario cautelare, il provvedimento è apparso sufficientemente motivato quanto ai possibili rischi di infiltrazione della criminalità organizzata, poiché rappresentava concreti elementi indizianti riferiti alla posizione del soggetto ritenuto permeabile a condizionamenti, anche se gli elementi più rilevanti e gravi risultavano risalenti nel tempo. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha ritenuto prevalente, allo stato, l'interesse pubblico alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della pubblica amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 91, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata

    La valutazione prefettizia antimafia ha natura preventiva e prognostica e può fondarsi su una valutazione probabilistica sorretta da indizi precisi e concordanti.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    comunicazione di avvio del procedimento di diniego

    La disposizione è richiamata quale base della comunicazione di avvio del procedimento relativo al diniego dell'iscrizione nella White List.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali, ma è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente

    La norma è stata richiamata per disporre la tutela dei dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La norma è stata richiamata, unitamente alla disciplina nazionale, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • L'informazione interdittiva antimafia è una misura preventiva e prognostica: non richiede la certezza dell'infiltrazione criminale, ma una valutazione probabilistica fondata su indizi precisi e concordanti.
  • Ai fini della legittimità della valutazione antimafia, la risalenza temporale degli elementi indiziari più gravi non ne determina automaticamente l'irrilevanza, purché il provvedimento esponga concreti elementi riferiti alla permeabilità del soggetto a condizionamenti criminali e offra una motivazione complessivamente sufficiente.
  • In sede cautelare, quando il provvedimento interdittivo appare adeguatamente motivato e fondato su elementi concreti, il giudice può ritenere prevalente l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione rispetto all'interesse dell'impresa alla sospensione degli effetti interdittivi.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneWhite list e iscrizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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