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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10323/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il ricorso per cassazione era stato notificato alla controparte, ma non risulta depositato/iscritto a ruolo nel termine previsto dall'art. 369 c.p.c., come attestato dalla Cancelleria. L'Agenzia delle Entrate ha comunque depositato controricorso, limitandosi a difendere la sentenza impugnata e a contrastare i motivi di ricorso. La Corte ha rilevato d'ufficio la mancata tempestiva produzione del ricorso, affermando che l'improcedibilità può essere dichiarata anche se la parte intimata ha dato conto dell'esistenza del ricorso con controricorso, e che il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non opera rispetto al mancato rispetto di un termine perentorio come quello di deposito del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c., nonostante la rituale notifica alla controparte e la proposizione del controricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il mancato deposito del ricorso per cassazione nel termine previsto comporta improcedibilità del ricorso, dichiarabile anche d'ufficio.

  • art. 156 c.p.c.

    il principio del raggiungimento dello scopo non sana l'inosservanza di un termine perentorio; riguarda le mere nullità formali, non la mancata osservanza dei termini di deposito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione integra il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata tempestiva iscrizione a ruolo e il mancato deposito del ricorso nel termine di legge determinano l'improcedibilità, che può essere rilevata d'ufficio dalla Corte.
  • La proposizione del controricorso da parte dell'intimato non sana il difetto di deposito del ricorso né impedisce la declaratoria di improcedibilità se il termine perentorio è spirato.
  • Il principio del raggiungimento dello scopo non è invocabile per neutralizzare la violazione di un termine perentorio processuale.
  • Quando la Corte dichiara improcedibile il ricorso per cassazione, deve dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
  • La parte vittoriosa che si sia difesa in giudizio ha diritto alla rifusione delle spese, anche se il ricorso viene dichiarato improcedibile per un vizio processuale del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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