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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17789/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati tributari (art. 5 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) e per fatti aggravati dall'art. 416‑bis.1 c.p., in relazione al ruolo ascritto a D'Agostino quale amministratore di fatto delle società Trade s.r.l. e SA.CAR s.r.l. I motivi di ricorso sono: 1) incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno (art. 16 c.p.p.), per connessione con un procedimento pendente a Roma; 2) mancata e illegittima qualificazione di D'Agostino quale amministratore di fatto delle società "cartiere", fondata su mere presunzioni; 3) censura sull'applicazione della circostanza aggravante di agevolazione mafiosa (clan Moccia), ritenuta apodittica e non dimostrata; 4) erronea valutazione delle esigenze cautelari e mancato contemperamento con misure meno afflittive (artt. 274-275 c.p.p.), anche alla luce del tempo trascorso e della presunta disarticolazione dell'organizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione del Tribunale del riesame: 1) esclusa la incompetenza territoriale per connessione perché non sussisteva identità del disegno criminoso comune a tutti i compartecipi né coincidenza degli imputati tra i procedimenti (quindi non operava lo spostamento di competenza ai sensi dell'art. 16 c.p.p. e art. 12 c.p.p.); 2) ritenuta corretta la qualificazione di D'Agostino quale amministratore di fatto delle società Trade e SACAR, sulla base di elementi probatori e intercettazioni nonché dell'utilizzo di risorse societarie per benefici personali; 3) confermata la fondatezza degli indizi relativi all'agevolazione del clan Moccia, dalla quale traeva prova la consapevolezza del ricorrente della finalità agevolatrice; 4) respinta la censura sulle esigenze cautelari in ragione della presunzione relativa prevista per i delitti aggravati dall'art. 416‑bis.1, che non è stata superata dal ricorrente. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e il provvedimento è stato trasmesso al direttore dell'istituto penitenziario competente.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al rigetto del ricorso avanti il Tribunale del riesame; principio procedurale di riferimento per il procedimento cautelare

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma richiamata come una delle fattispecie tributarie contestate; la Corte ha ritenuto sussistenti gravi indizi in relazione a tali reati

  • art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Reato tributario (più grave nella valutazione della competenza territoriale); la Corte ha escluso che i reati di pari gravità, commessi in altro procedimento, determinassero spostamento di competenza per assenza di identità degli imputati e di nesso mezzo-fine

  • art. 416‑bis c.p. (circostanza di agevolazione mafiosa)

    Applicata come aggravante; la Corte ha ritenuto che la consapevolezza della finalità agevolatrice possa essere desunta da elementi di contatto, flussi finanziari e comportamenti, e che tale consapevolezza si può comunicare al concorrente

  • art. 16 comma 1 c.p.p.

    Norma sulla determinazione della competenza territoriale in presenza di reati connessi o di reato più grave: la Corte ha chiarito che lo spostamento della competenza opera solo se l'identità del disegno criminoso è comune ai medesimi imputati

  • art. 12 lett. b) e lett. c) c.p.p.

    Regole sulla connessione: lett. b) (continuazione) richiede atti volitivi unitari e identità del disegno criminoso comune ai compartecipi; lett. c) (nexus mezzo-fine) richiede un rapporto reato-mezzo/reato-fine oggettivo. La Corte ha ritenuto non sussistente alcuno dei profili nel caso concreto

  • art. 274 c.p.p.

    Principio generale sulle esigenze cautelari e adeguatezza delle misure; la Corte conferma che, per i reati con aggravante mafiosa, la norma generale è superata dalla presunzione speciale di cui all'art. 275 comma 3

  • art. 275 comma 3 c.p.p.

    Prevede la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per delitti aggravati da finalità mafiosa; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia fornito elementi concreti per superarla

  • art. 671 c.p.p.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: effetti della continuazione sui soli profili sostanziali della pena, non necessariamente sulla competenza territoriale quando manchi identità dei compartecipi

Massime di principio

  • La competenza territoriale per connessione (art. 16 c.p.p.) si determina a favore del giudice competente per il reato più grave solo se l'identità del disegno criminoso è comune ai medesimi imputati: la semplice presenza di un reato associativo non sposta automaticamente la competenza se gli imputati differiscono fra procedimenti.
  • La connessione per continuazione (art. 12 lett. b) c.p.p.) richiede atti volitivi unitari e un disegno criminoso identico per tutti i partecipanti; se alcuni compartecipi sono estranei ai singoli atti non si può estendere la connessione a loro discapito.
  • La connessione finalistica (art. 12 lett. c) c.p.p.) necessita di un nesso mezzo-fine oggettivo tra reati: la mera afferenza a un meccanismo fraudolento complessivo non è sufficiente a stabilire detto nesso quando le condotte non si configurano come reato-mezzo e reato-fine.
  • La qualifica di amministratore di fatto di società "cartiere" può essere desunta da elementi indiziari concreti (intercettazioni, gestione di risorse societarie, vantaggi personali acquisiti, ruolo organizzativo) e non richiede necessariamente formale carica societaria.
  • La circostanza aggravante di agevolazione mafiosa ha natura soggettiva ma può essere provata per presunzioni logiche: la consapevolezza dell'agevolazione può emergere da rapporti, finanziamenti, e comportamenti che dimostrino conoscenza della finalità del sodalizio criminoso.
  • Per i delitti aggravati dall'art. 416‑bis, la presunzione relativa prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. rende più difficile ottenere misure cautelari meno afflittive; chi invoca la non attualità delle esigenze cautelari deve fornire elementi concreti e specifici per superare la presunzione.
  • In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari è limitato: sono sindacabili violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione; non è consentito un nuovo apprezzamento libero dei fatti già valutati dal giudice di merito senza specifici vizi di motivazione.

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