Cassazione Penale, Ordinanza n. 14730/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un giudizio di rinvio in cui la Corte di appello di Torino, in esecuzione di precedente annullamento della Corte di cassazione, ha ritenuto sussistente l'aggravante delle persone riunite di cui all'art. 628, comma 3, n. 1, c.p. e ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza di appello limitatamente alla configurabilità di tale aggravante, sostenendo che la Corte territoriale avesse male valutato gli elementi fattuali relativi alla simultanea presenza di più persone. Dalla motivazione richiamata emerge che la Corte di appello ha ricostruito il fatto valorizzando le emergenze istruttorie, dalle quali ha desunto la presenza contestuale dell'imputato e di un correo, idonea a rafforzare nella persona offesa la percezione della maggiore serietà della minaccia proveniente da più autori; ha inoltre richiamato l'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 152 del 1991 e la giurisprudenza secondo cui, nel contesto di un'estorsione commessa nell'interesse di un'associazione mafiosa, la simultanea presenza di almeno due persone va valutata anche in relazione ai plurimi momenti della richiesta estorsiva e alla pluralità dei soggetti che contattano la vittima.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse meramente reiterativa di questioni di fatto già compiutamente esaminate dalla Corte di appello e non introducesse profili nuovi o ulteriori. Ha giudicato la motivazione della sentenza impugnata coerente con la giurisprudenza consolidata e immune dalle censure sollevate, osservando che il ricorso trascurava sostanzialmente la ricostruzione fattuale già motivatamente svolta dal giudice di merito. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo stati ravvisati elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La simultanea presenza di più persone può integrare l'aggravante delle persone riunite, specie quando la condotta accresce la forza intimidatoria della minaccia percepita dalla persona offesa.
art. 7 legge n. 152 del 1991
L'aggravante collegata al contesto mafioso è richiamata come coerente con la configurazione dell'estorsione commessa nell'interesse di un'associazione di tipo mafioso e con la valutazione della presenza pluripersonale nei diversi momenti della richiesta estorsiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non vi siano elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La censura in cassazione sulla configurabilità dell'aggravante delle persone riunite è inammissibile quando si limita a riproporre contestazioni di merito già specificamente disattese dal giudice di appello, senza indicare vizi nuovi, specifici e decisivi della motivazione.
- L'aggravante delle persone riunite può essere riconosciuta quando la simultanea presenza di almeno due soggetti, valutata nel contesto concreto della vicenda, accresca nella vittima la percezione della serietà della minaccia proveniente da più autori.
- Nelle estorsioni commesse nell'interesse di un'associazione mafiosa, la valutazione della presenza pluripersonale può essere compiuta anche considerando la sequenza dei plurimi momenti di richiesta estorsiva e la pluralità dei soggetti che interagiscono con la persona offesa.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente, è dovuta la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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