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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29033/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in secondo grado a pena detentiva all'esito di giudizio abbreviato per reati tributari commessi in continuazione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La censura mirava, in sostanza, a contestare la valutazione di merito compiuta dalla Corte d'appello sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo nonostante le deduzioni difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza investisse profili di merito non deducibili in sede di legittimità, poiché la motivazione della sentenza d'appello sul diniego delle attenuanti generiche era sufficiente, non illogica e aveva adeguatamente considerato le deduzioni difensive. In particolare, il giudice di merito aveva valorizzato la reiterazione delle condotte e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per la sussistenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato quale base della continuazione tra i reati contestati e della relativa condanna

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per reati tributari

  • art. 62-bis c.p.

    non è citato espressamente nel testo, ma è la norma implicitamente riferita dal motivo relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna alle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, non illogica e adeguata al contenuto delle deduzioni difensive.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi la reiterazione delle condotte e la mancanza di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento più favorevole.
  • Le censure che attaccano il merito della valutazione discrezionale sulle attenuanti generiche, senza denunciare un vero vizio logico o giuridico della motivazione, sono inammissibili in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

Testo integrale

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