Cassazione Penale, Sentenza n. 18759/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. confermando gli arresti domiciliari applicati dal G.i.p. per i reati di tentato omicidio (art. 56 e 575 c.p.) e violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Il ricorrente ha articolato tre motivi: (1) contestazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni di Costa alla luce dell'art. 63 c.p.p. (sostenendo che Costa, gravemente indiziato di altri reati, non poteva rilasciare quelle dichiarazioni); (2) censura sulla travisazione dei filmati di videosorveglianza e sulla mancata considerazione delle dichiarazioni difensive e del contenuto della memoria (art. 273 c.p.p. richiamato); (3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura (si contestava la gravità della motivazione sulla persona, l'inesistenza di recidiva specifica, l'assenza di armi o travisamento e la non corretta valutazione dell'alternativa meno afflittiva).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili o non fondati: ha confermato la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese da Costa nei confronti di terzi (art. 63 c.p.p.) e ha escluso che la Corte di legittimità debba sostituirsi al giudice del merito nella valutazione delle prove e dei filmati salvo vizi logici manifesti. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il terzo motivo nella parte concernente l'adeguatezza della misura: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione dell'idoneità della misura cautelare (cioè ha ritenuto che il Tribunale non abbia correttamente ponderato la misura alla luce della situazione personale effettiva dell'imputato, già sottoposto ad arresti domiciliari) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo giudizio unicamente su tale profilo.
Norme richiamate
Norma sul riesame: base del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame del Tribunale.
Norma sull'attenuazione o esclusione del reato per il tentativo: citata in relazione al reato di tentato omicidio ascritto al ricorrente.
Norma che disciplina l'omicidio, richiamata nel capo di imputazione come delitto tentato (in relazione all'art. 56).
Norma sulla violazione di domicilio, contestata unitamente agli altri reati.
art. 63 cod. proc. pen. (commi 1 e 2)
La Corte interpreta che le dichiarazioni rese da una persona non ancora formalmente indagata, pure se autoincriminanti, sono utilizzabili nei confronti di terzi (non opera l'inutilizzabilità erga omnes): la qualità di parte offesa/teste prevale per l'utilizzabilità contro altri; pertanto le dichiarazioni di Costa potevano essere valutate nel procedimento.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove testimoniali e dei filmati; la Corte osserva che il ricorrente non ha specificato quali elementi dimostrino un travisamento, per cui non assume rilevanza ai fini del ricorso per cassazione.
art. 284, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sulla prescrizione; il ricorrente aveva dedotto questioni relative alla prescrizione, ma il Tribunale non avrebbe fornito motivazione sul punto (sebbene la Corte si sia pronunciata soltanto sulla questione della misura).
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da una persona non ancora indagata, anche se autoincriminanti, possono essere utilizzate contro terzi: l'inutilizzabilità prevista dall'art. 63 c.p.p. opera principalmente in riferimento alla posizione di chi ha reso la dichiarazione e non erga omnes.
- Nel ricorso per cassazione contro misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della congruità logica e del rispetto dei principi di diritto della motivazione del giudice di merito; la Corte non procede a un nuovo esame libero delle prove.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di elementi di prova deve indicare in maniera specifica l'incidenza che l'espunzione avrebbe sulla prova di resistenza (cioè dimostrare che, eliminato l'elemento, le residue risultanze non giustificherebbero gli stessi convincimenti); l'aspecificità rende il motivo inammissibile.
- Per valutare l'adeguatezza della misura cautelare è necessario che il giudice contempli la concreta situazione personale e il regime già in atto dell'indagato: un vizio motivazionale su questo punto può comportare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
- Le censure generiche sulla travisazione di filmati o sulla diversa valutazione delle testimonianze devono essere sostenute con puntualizzazioni tecniche o elementi specifici; altrimenti il giudice di legittimità le dichiara inammissibili o non fondate.
- La gravità del fatto, il numero e la convergenza delle dichiarazioni oculari possono costituire base sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari, salvo che la difesa non dimostri l'insufficienza logica di tali valutazioni.
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