Sentenza del 09/03/2023 n. 7048 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 112/1999 nei confronti della concessionaria per aver effettuato un rimborso IVA (importo Euro 275.961,04) senza aver riversato la somma all'Amministrazione e senza aver adeguatamente accertato, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 art. 38-bis commi 4 e 5, la sussistenza e la validità di una garanzia fidejussoria richiesta per i rimborsi a società commerciali. In Cassazione l'Agenzia denunciava violazione normativa e falsa applicazione delle disposizioni richiamate, sostenendo che i controlli svolti dal concessionario non erano completi ed esaustivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso dell'Agenzia inammissibile perché, nella sua formulazione, esso chiedeva una rivalutazione di fatto delle circostanze già accertate dai giudici di merito (valutazione tipicamente riservata al giudizio di merito e non al giudizio di legittimità). I giudici di merito avevano ritenuto che il concessionario avesse eseguito i controlli previsti (anche in applicazione della circolare n. 146/E/1998) e che eventuali omissioni nell'escussione della garanzia fossero imputabili a errori del Centro Servizi dell'Amministrazione. La Corte ha quindi confermato l'esito favorevole al concessionario e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese processuali (Euro 5.400,00 oltre Euro 200,00). Non è stata disposta la maggiorazione del contributo unificato perché la parte soccombente era un'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 47
Norma invocata per irrogare la sanzione alla concessionaria; la Corte non ha riesaminato l'applicazione concreta perché il ricorso impugnava valutazioni di fatto già compiute dai giudici di merito.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, commi 4 e 5
Disposizioni sui requisiti e sulla garanzia fidejussoria per i rimborsi; i giudici di merito hanno ritenuto che il concessionario avesse osservato gli adempimenti e che la validità temporale della garanzia fosse conforme alle prescrizioni.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 146/E del 10 giugno 1998
Ricondotta applicabile anche in materia di imposte dirette e ritenuta, dai giudici di merito, il parametro operativo cui il concessionario ha fatto riferimento per l'effettuazione dei controlli preliminari al rimborso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Norma relativa alla maggiorazione del contributo unificato; la Corte ha escluso l'applicabilità della sanzione accessoria (duplicazione del contributo) poiché la parte soccombente era un'Amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso chiedere il riesame delle valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito: i motivi che si traducono in mera riconsiderazione delle prove o della valutazione probatoria sono inammissibili.
- La responsabilità del concessionario per la riscossione in caso di rimborsi contestati si valuta in relazione agli adempimenti e ai controlli che lo stesso era tenuto a svolgere secondo la normativa e le circolari applicabili; se questi controlli risultano eseguiti, eventuali omissioni nell'escussione di garanzie possono essere imputate ad altri uffici dell'Amministrazione.
- Per contestare efficacemente l'operato del concessionario è necessario che l'Amministrazione dimostri la carenza concreta e specifica dei controlli richiesti dalle norme o dalle circolari, non una generica critica valutativa.
- La circolare amministrativa può essere richiamata come parametro operativo per definire i controlli dovuti, anche in ambito di imposte dirette, e la sua osservanza da parte del concessionario costituisce elemento rilevante di difesa.
- Le sanzioni processuali e le spese seguono la soccombenza; tuttavia, contro una pubblica amministrazione soccombente possono trovare limiti le maggiorazioni previste per i privati (es. duplicazione del contributo unificato) in presenza di specifiche norme che escludono tale aggravio.
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