Cassazione Penale, Ordinanza n. 39230/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è fondata sulla natura meramente reiterativa e generica delle censure, ritenute non idonee a scalfire la motivazione delle decisioni di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti. I motivi riguardavano il giudizio di responsabilità, la capacità di intendere e di volere, il dolo, il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e la ritenuta recidiva. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili perché in larga parte riproduttivi di censure già esaminate dai giudici di merito, diretti a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e comunque generici perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e con quella di primo grado.
Norme richiamate
Richiamato come base della condanna di merito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Richiamato come base della condanna di merito per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Dedotto dal ricorrente il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve; la Corte non entra nel merito perché giudica il motivo inammissibile.
Norma implicata nella condanna alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non può essere dedotta in cassazione una diversa valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti quando la doglianza non individui vizi logici o giuridici della motivazione.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti rispetto alla sentenza impugnata; la mera genericità o il mancato confronto con la motivazione determina l'inammissibilità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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