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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39193/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi investivano il giudizio di responsabilità, il trattamento sanzionatorio e la sostituzione della pena. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure sul quantum della pena non erano state specificamente dedotte in appello, mentre le altre doglianze erano meramente riproduttive di quelle già esaminate dai giudici di merito e risultavano generiche, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    indicato come base della condanna di merito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale

  • art. 591 c.p.p.

    evocato implicitamente dalla declaratoria di inammissibilità per censure non specifiche o non dedotte nei gradi di merito

  • art. 616 c.p.p.

    applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già dedotte e disattese nei giudizi di merito senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non risultino specificamente dedotte in appello, perché il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un nuovo grado di merito su questioni non devolute.
  • La mera riproduzione di motivi già esaminati dai giudici di merito, se accompagnata da genericità e mancanza di confronto critico con la decisione impugnata, integra causa di inammissibilità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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