Cassazione Penale, Ordinanza n. 39195/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dal testo emerge che la sentenza impugnata era di condanna per i reati di cui agli artt. 337 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990, ma il ricorso è stato respinto senza revisione del merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che lo aveva condannato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e violazione della disciplina sugli stupefacenti. Nel testo dell'ordinanza viene però esaminato in concreto un solo motivo di ricorso, relativo al giudizio di პასუხისმგabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte rileva che il motivo è inammissibile perché, da un lato, si limita a riprodurre censure già adeguatamente valutate dai giudici di merito e, dall'altro, è generico e non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto della condanna confermata in via processuale, senza che la Cassazione entri nel merito della sussistenza del fatto.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma richiamata come ulteriore titolo di condanna risultante dalla sentenza impugnata; non è oggetto di specifica censura esaminata nell'ordinanza.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza indicare specifici vizi della motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; la censura è generica quando non individua le ragioni per cui tale motivazione sarebbe illogica, contraddittoria o giuridicamente errata.
- La mera reiterazione di doglianze di merito, in assenza di un effettivo confronto critico con la sentenza, non consente il sindacato di legittimità e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.
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